Impresa ferma, niente cassa integrazione

Cantieri chiusi per l’Adunata alpini 2015, no del Tar alla misura economica per gli operai di una ditta
L’AQUILA. Un’impresa edile che nel maggio del 2015 dovette chiudere per sette giorni (in base a un’ordinanza dell’allora sindaco) due cantieri nel centro storico in occasione dell’Adunata nazionale degli alpini non ha diritto alla cassa integrazione per i suoi operai.
Lo hanno deciso i giudici del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo secondo cui l’evento non era imprevedibile e l’azienda, di Teramo, avrebbe potuto mettere gli operai in ferie.
«Con ordinanza del 27 aprile 2015, il sindaco», scrive il Tar, «ordinò la totale sospensione delle attività dei cantieri operanti nel centro storico cittadino, nella periferia e nelle frazioni per il periodo dall’11 al 18 maggio 2015. L’ammissione al trattamento di Cassa integrazione (Cig) è previsto nel caso di contrazione o sospensione dell’attività lavorativa dovuta a eventi imprevedibili, transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai, per tali dovendosi intendere tutti quei fatti strettamente connessi all’attività produttiva ma indipendenti dalla reale volontà dell’imprenditore e dal normale andamento dell’azienda. Nel caso in esame l’ordinanza del sindaco difetta del carattere della imprevedibilità richiesto dalla disciplina della Cig».
«Le ditte edili operanti nell’ambito del territorio urbano dell’Aquila, proprio in previsione di un evento a tutti noto, ben avrebbero potuto ricorrere all'utilizzo delle ferie. La cosiddetta socializzazione del costo del lavoro può intervenire solo in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e di prevedibilità dell’imprenditore, sia che essi attengano a fatti naturali (condizioni stagionali impeditive dell'ordinario andamento dei lavori), sia a fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l’ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa, tra cui l’impiego della manodopera. In estrema sintesi, per la concessione del beneficio è richiesta la sussistenza contemporanea dei requisiti della temporaneità e dell’estraneità alla gestione economica dell’impresa: cioè, in definitiva, elemento indispensabile della fattispecie di integrazione salariale ordinaria è il verificarsi di situazioni aziendali che, oltre ad assumere carattere di temporaneità, debbono porre l’imprenditore al cospetto di eventi non connessi a precise strategie aziendali. Per questi motivi il ricorso dell’impresa deve essere respinto». (g.p.)
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