Incendi boschivi, ecco le prime denunce

I carabinieri forestali: bruciare solo piccoli cumuli in giornate senza vento e in ore meno calde. Attenzione alla plastica
L’AQUILA. «In questo periodo dell’anno si sta già registrando sul nostro territorio un incremento di incendi boschivi, spesso legati all’abbruciamento di residui vegetali provenienti dalla potatura e ripulitura dei terreni agricoli, a fronte di una stagione scarsa quanto a precipitazioni».
I carabinieri forestali lanciano un certo allarme sul fenomeno. Anche ieri, del resto, ci sono stati degli incendi di sterpaglie nell’Aquilano, come a Poggio Santa Maria di Sassa.
Si segnalano, infatti, numerose chiamate ai numeri 112 e 1515 di avvistamento di incendi boschivi e in aree verdi, tanto che i carabinieri forestali hanno intensificato i controlli sul territorio e hanno attivato il proprio Nucleo informativo antincendio boschivo.
«Il Codice dell’ambiente», dicono i carabinieri forestali, «prevede che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere, non superiori a tre metri “steri” per ettaro dei materiali vegetali, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti. Nell’attuare questo tipo di pratica agricola occorre osservare precise prescrizioni e adottare le cautele per evitare sia l’innesco di incendi, sia di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa. Gli abbruciamenti vanno eseguiti in modo che il fumo generato dalla combustione non deve invadere la sede viaria delle strade pubbliche, ferrovie o delle autostrade e nel periodo non ricadente in quello di massima pericolosità (periodo di massima pericolosità che va dal primo luglio al 15 settembre per l’Abruzzo), e nel periodo dal primo giugno al 30 settembre è vietato accendere fuochi entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco».
Per i trasgressori è prevista la sanzione da un minimo di 1.032 euro fino a 10.320, inoltre si può incorrere nell’incriminazione per il reato di incendio boschivo, punito dall’articolo 423 bis del codice penale con la reclusione da uno a 5 anni, se colposo, e da 4 a 10 anni, se doloso. Le norme di prevenzione dispongono che gli abbruciamenti siano sempre eseguiti in assenza di vento, evitando di esercitare questa pratica quando non piove per lungo periodo e l’alta temperatura unita al forte vento ha fatto evaporare parte dell’acqua trattenuta nelle piante. Si consiglia di limitare il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili, cercando di operare i mai da soli, e osservando la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento del fuoco. È vietato bruciare o mescolare con il materiale vegetale qualsiasi altra tipologia di materiale come la plastica». Finora i militari hanno fatto 43 controlli mirati che hanno portato a denunciare 4 persone e multarne 5.
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