Incentivi non dovuti, Bolino deve risarcire

3 Marzo 2021

I giudici contabili condannano il geometra a restituire 50mila euro al Comune di Montereale

L’AQUILA. La Corte di Conti, con una sentenza pubblicata di recente, ha condannato il geometra Carlo Bolino a restituire al Comune di Montereale la somma di circa 50.000 euro. Si tratta di una cifra che Bolino (dipendente del Comune dell’Aquila ma nel periodo nel quale si sono verificati i fatti distaccato al Comune di Montereale per alcuni compiti specifici) avrebbe ottenuto come incentivo per aver istruito e portato a compimento alcune gare di appalto nel periodo dell’emergenza seguita ai terremoti del 2016 e 2017. «L’azione di responsabilità», scrivono i giudici nelle premesse alla sentenza, «traeva origine da segnalazioni di irregolarità nella liquidazione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche in relazione ad affidamenti diretti di lavori avvenuti in assenza di una procedura di gara negli anni 2016, 2017 e 2018 per fronteggiare l’emergenza conseguente agli eventi sismici del 2016-2017. La Procura individuava quali responsabili il geometra Bolino, in qualità di responsabile unico del procedimento (Rup) che aveva proceduto alla quantificazione degli incentivi erogati, e l’ingegner Giovannino Anastasio, quale responsabile dell’Ufficio competente alla conseguente liquidazione, entrambi legati da un rapporto di servizio con il Comune di Montereale». Anastasio, che è anche sindaco di Pizzoli, è stato assolto dalla Corte dei Conti che non ha rilevato colpe nel suo comportamento. Bolino invece è stato condannato a risarcire il Comune di Montereale perché «le funzioni tecniche svolte da dipendenti in procedure di somma urgenza o mediante affidamento diretto non sono incentivabili, trattandosi di affidamenti intervenuti tramite procedure non competitive. La giurisprudenza contabile ha ammesso un’interpretazione ampia del concetto di gara, facendo in esso rientrare ogni procedura comparativa nella quale si può rinvenire un confronto competitivo tra le offerte di diversi soggetti, con la conseguente scelta tra più operatori da parte dell’amministrazione. A tal proposito, infatti, l’orientamento è quello di legittimare l’erogazione degli incentivi tecnici se a monte vi sia stato l’espletamento di una gara. Nel caso in esame gli affidamenti sono stati disposti in via diretta con verbale di somma urgenza che non prevede lo svolgimento di una procedura comparativa sulla base dello speciale contesto normativo emergenziale». Dunque Bolino non aveva diritto agli incentivi. Per quanto riguarda l’ingegner Anastasio, scrivono i giudici «va esclusa la colpa grave. Infatti, il non avere riscontrato, nell’ambito della liquidazione dei compensi e dei compiti specifici attinenti a tale fase anche l’illegittimità dei titoli giustificativi riconducibili ad attività di altri soggetti responsabili – trattandosi di illegittimità la cui riconoscibilità richiedeva una complessa attività interpretativa della sottesa disciplina – nonché un esame delle modalità di svolgimento delle procedure di affidamento non appare una condotta connotata da rilevante superficialità e inescusabile trascuratezza. Per tali ragioni la responsabilità per danno erariale è ravvisabile solo in capo a Bolino e limitatamente alla prima posta di danno, come quantificata dalla Procura per l’importo di 49.656 euro». (g.p.)
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