Inchiesta sui pascoli in montagna: «Va esclusa l’aggravante mafiosa»

3 Marzo 2024

Così la Cassazione: «Il Riesame non ha adeguatamente motivato la sussistenza del delitto associativo» Il ricorso è stato presentato da due indagati, la vicenda che coinvolge 75 persone potrebbe sgonfiarsi 

L’AQUILA. Potrebbe ridimensionarsi l’inchiesta relativa alla cosiddetta “mafia dei pascoli” dalla quale, secondo le accuse, era scaturita una maxi truffa all’Unione europea di circa 6 milioni di euro attraverso “titoli di coltura” irregolari. L’indagine, nel settembre scorso, aveva portato all’esecuzione di misure cautelari personali per 25 dei 75 indagati: 11 persone con l’obbligo di dimora cumulato con la misura interdittiva per 12 mesi, e altre 14 persone raggiunte dal divieto per 12 mesi di esercitare l’attività d’impresa, delle quali 12 accusate di associazione di stampo mafioso. Tra i destinatari di queste misure molti pugliesi e 5 persone residenti in Abruzzo, in particolare a Popoli, Navelli e L’Aquila. La Cassazione su ricorso di due indagati pugliesi ha stabilito che non poteva essere loro contestata l’aggravante mafiosa. «Il tribunale del Riesame», scrive la Cassazione, «non ha adeguatamente motivato sulla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa contestata in relazione al delitto associativo. L’aggravante dell’agevolazione mafiosa richiede un’azione preordinata ad agevolare l’organizzazione criminale di riferimento, finalità che non presuppone necessariamente l’intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l’agevolazione di qualsiasi attività esterna dell’associazione. Nonostante l’ampia accezione del termine, è pur sempre necessario il collegamento finalistico tra l’azione delittuosa e una delle attività esterne dell’associazione, individuata, nel caso di specie, in un clan mafioso pugliese. Sosteneva a riguardo il Tribunale che l’associazione a delinquere contestata era diretta a favorire l’azione del sodalizio criminale sulla base di una prova certa, costituita dalle intercettazioni telefoniche del giugno 2020». Per la Cassazione però «un indizio può definirsi grave qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare. In questo caso non solo le circostanze di fatto riportate nell’ordinanza impugnata non hanno tale capacità dimostrativa ma sono prive anche di pertinenza con la finalità dell’agevolazione mafiosa, oggetto dell’aggravante contestata. S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata perché il Riesame verifichi l’effettiva sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, fornendo adeguata motivazione sul punto».
Secondo le accuse c’erano «società cooperative agricole impegnate a far incetta di terreni ad uso civico da destinare al pascolo e da cedere agli associati per consentire la percezione dei contributi; imprese agricole fittizie appositamente costituite e intestate a prestanome, aventi i requisiti formali per beneficiare della normativa per i giovani agricoltori; imprese agricole reali, collegate al sodalizio criminale alle quali venivano assegnati i terreni da abbinare ai titoli posseduti; infine i centri di assistenza agricola compiacenti che si occupavano di inoltrare le istanze per l'ottenimento di titoli e contributi». Le aziende coinvolte partecipavano ai bandi dei Comuni, con il solo obiettivo di avere terreni ad uso pascolo per poter accedere ai fondi europei.
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