Iva in ritardo, condannato imprenditore

22 Marzo 2020

Cassazione infligge 10 mesi al rappresentante di una Srl: non ha erogato in tempo i 291mila euro dovuti al Fisco

L’AQUILA. Cassazione inflessibile con chi non ha pagato l’Iva in tempo, anche se ciò è avvenuto per forza maggiore e senza dolo e poi ha provveduto a mettersi in regola.
I giudici della suprema Corte, infatti, con una recente ordinanza, hanno confermato la condanna a 10 mesi di reclusione (con i benefìci di legge) a carico del legale rappresentante di una srl.
Si tratta di Pierino Ferrara, 69 anni, di Atessa (Chieti) accusato di omesso versamento Iva di 291mila euro. La prima sentenza del tribunale ci fu nel 2015 e fu confermata il 27 marzo dello scorso anno. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile «in quanto manifestamente infondato».
Nei motivi del ricorso si precisava che mancava l’elemento soggettivo visto che i giudici aquilani non hanno voluto considerare che il ricorrente aveva omesso il pagamento del debito all’Erario solo in quanto impossibilitato a farlo a causa di una momentanea crisi di liquidità in cui versava la ditta.
Egli, infatti, non ha mai voluto omettere di pagare allo Stato quanto doveva. Infatti nel 2012 aveva regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e il modello unico all’Agenzia delle Entrate e si è adoperato per ottenere la rateizzazione del debito.
Inoltre la Corte d’Appello aquilana non avrebbe tenuto bene in conto che il ricorrente si era poi adoperato per il pagamento onorando le scadenze.
«La giurisprudenza», dice la Cassazione nelle motivazioni, «è consolidata nel ritenere che, anche se possono esserci casi nei quali possa invocarsi l’assenza di dolo o l’assoluta impossibilità di adempiere l’obbligazione contributiva, occorre che siano stati assolti gli oneri di prova e allegazione che debbono investire sia la non imputabilità al soggetto tenuto al pagamento della crisi economica che avrebbe investito l’azienda, sia il fatto che l’obbligato non sia riuscito a fronteggiare lo stato di crisi tramite idonee misure da valutarsi in concreto». La Corte territoriale», prosegue la Cassazione, «ha fornito adeguata motivazione...in quanto l’imputato non ha dimostrato di aver fatto il possibile per fronteggiare tale evenienza. Il ricorrente non ha fornito alcun elemento che consenta di ritenere che la dimostrazione dell’impossibilità di fare comunque fronte con altri mezzi alla crisi finanziaria sia stata fornita e non valutata: l’omesso versamento Iva si consuma al momento della scadenza... e la rateizzazione successiva non comporta il venire meno del reato».
La Cassazione aggiunge che la mancanza della volontà di non pagare e la rateizzazione sono state comunque considerate e hanno comportato uno sconto di pena grazie alle attenuanti generiche.
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