L’abilitazione è in Bulgaria ma può insegnare in Italia

L’AQUILA. Con l’abilitazione in Bulgaria si può insegnare anche in Italia. È il principio sancito dalla sentenza del Tar che accoglie il ricorso di un’insegnante esclusa dal concorso per l’immissione...
L’AQUILA. Con l’abilitazione in Bulgaria si può insegnare anche in Italia. È il principio sancito dalla sentenza del Tar che accoglie il ricorso di un’insegnante esclusa dal concorso per l’immissione in ruolo. A cassarne la domanda di partecipazione era stato il ministero dell’Istruzione secondo cui titolo acquisito nel Paese dell’Est, che pure fa parte dell’Unione europea, non era spendibile sul territorio nazionale. Contro questa interpretazione S.D.I., assistita dagli avvocati Fabio e Leonardo Pierdominici, si è rivolta al tribunale amministrativo aquilano. Nel ricorso l’insegnante ha contestato un «eccesso di potere per illegittimità derivata, illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto e falsa rappresentazione della realtà», riferito in particolare alla mancata ammissione al concorso, nonché un «errore interpretativo» della normativa da parte del ministero. Secondo S.D.I., infatti, il riconoscimento avrebbe dovuto essere automatico in virtù dell’applicazione dei trattati che vincolano i Paesi dell’Unione. L’esclusione, di conseguenza, avrebbe leso «i diritti di circolazione dei cittadini europei e quindi le loro libertà fondamentali», creando una discriminazione tra italiani e bulgari nell’ottenere il riconoscimento di titoli acquisti in ambito comunitario. A detta del Tar le remore da parte del ministero potrebbero essere state originate «dal riflesso incondizionato che induce l’apparato burocratico nazionale a ravvisare condotte abusive in ogni caso in cui i cittadini, tra cui la ricorrente, utilizzino strumentalmente le proprie libertà di circolazione sancite dal diritto sovranazionale». Non è questo, però, il caso al vaglio dei giudici. «La documentazione prodotta dimostrerebbe come la formazione svolta in Bulgaria è stata reale ed effettiva», scrive il Tar, «con presenza in loco per la durata di un anno accademico e col sostenimento di esami su ogni materia e un esame di stato finale e un tirocinio». L’insegnante, insomma, ha tutte le carte in regola per l’immissione in ruolo. (g.d.m.)

