L’amianto sul tetto va rimosso: niente sospensiva

6 Dicembre 2020

L’AQUILA. Il Tar ha detto no alla richiesta di un cittadino che chiedeva la sospensione di un’ordinanza del Comune che lo obbliga a «provvedere, per il tramite di una ditta specializzata, alla...

L’AQUILA. Il Tar ha detto no alla richiesta di un cittadino che chiedeva la sospensione di un’ordinanza del Comune che lo obbliga a «provvedere, per il tramite di una ditta specializzata, alla rimozione delle coperture con materiale contenente amianto, entro 30 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza». Il Tar ha motivato così il no alla sospensiva: «Si tratta di un edificio destinato all’intera demolizione e riedificazione per cui l’esecuzione dell’ordinanza è semplicemente anticipatoria dei futuri lavori per la sua ricostruzione post terremoto. In conseguenza, il danno lamentato dal ricorrente appare dunque privo dei requisiti dell’irreparabilità. Sul piano del bilanciamento degli interessi, è rilevante la tutela della salute pubblica messa a rischio dalla permanenza dell’amianto in un immobile posto in centro storico e circondato da edifici abitati». Il ricorso verrà comunque discusso nel merito il 10 marzo 2021.
Il Tar ha invece accolto il ricorso della Società cooperativa braccianti e muratori di Carpi e ha concesso la sospensiva all’ordinanza «di demolizione dei lavori edili e di ripristino dello stato dei luoghi adottata dal Comune dell’Aquila». Il no è stato motivato col fatto «che si tratta di una palazzina abitata e quindi appare opportuno lasciare le cose così come stanno fino alla discussione del merito del ricorso». Merito che è stato fissato per il 10 marzo prossimo. (g.p.)
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