«L’imprenditore pagava per lavorare»

Le motivazioni delle 6 assoluzioni “Do ut des”: «Amministratori al soldo del privato, ma all’epoca dei fatti non era reato»
L’AQUILA. «Pubblici ufficiali tenuti a libro paga da un imprenditore». Che non può essere condannato perché, all’epoca dei fatti, le sue condotte non erano previste dalla legge come reato. Lo scrivono in 23 pagine di motivazioni i giudici del tribunale Alessandra Ilari, Monica Croci e Marfisa Luciani. Parte civile l’imprenditore Cesare Silva, assistito dall’avvocato Antonio Valentini.
PRONTO L’APPELLO. Le motivazioni della sentenza con sei assoluzioni (che sarà appellata) nell’ambito del processo “Do ut des”, che lo scorso 21 luglio ha scagionato tre ex amministratori – l’ex vicesindaco Roberto Riga, gli ex assessori Pierluigi Tancredi e Vladimiro Placidi, l’ex cerimoniera del Comune Daniela Sibilla, l’imprenditore veneto Daniele Lago e il tecnico Fabrizio Menestò – disegnano uno scenario, quello relativo al post-sisma, nel quale, come ha dichiarato l’imprenditore Lago, «ogni lavoro non affidato dalla Protezione civile “veniva affidato dal Comune solo tramite conoscenze” e che “si potevano ottenere appalti solo col pagamento di tangenti del 10% sull’importo”, e che per questo», scrivono i giudici, «egli allacciò rapporti con chi poteva garantirgli l’ottenimento dei lavori». Dichiarazioni «autoaccusatorie» che, scrivono ancora i giudici, «non hanno trovato smentita nell’istruttoria e che anzi hanno trovato viceversa riscontri» e che «consentono di ritenere evidente che Lago ha posto in essere la condotta delittuosa». «Nessun motivo l’imputato aveva per dichiarare, in sostanza, di aver pagato gli amministratori pubblici – Tancredi addirittura con un fisso mensile – per ottenere l’aggiudicazione degli appalti pubblici per la ricostruzione post-sisma. In ogni caso», argomenta il tribunale, «ben avrebbe potuto, nel corso dell’istruttoria, sottoporsi ad esame, per smentire tutto quanto in precedenza dichiarato, così da alleggerire la sua posizione, considerata anche l’inutilizzabilità delle dichiarazioni, gravemente a carico, del teste Marcon». Quest’ultimo, suo collaboratore, prima aveva ammesso di aver consegnato una tangente, salvo poi ritrattare.
LEGGE SEVERINO. La condotta ascritta a Lago, aggiungono i giudici, si è consumata prima della riforma introdotta dalla legge Severino (legge anticorruzione). «Nella condotta contestata a Lago manca l’individuazione certa e precisa dell’atto contrario ai doveri d’ufficio per il quale il predetto ha remunerato i pubblici ufficiali, neppure, quantomeno, con riferimento al genus. In effetti, è emerso che Lago ha tenuto a libro paga i pubblici ufficiali, non affinché questi compissero un atto determinato contrario ai doveri d’ufficio, ma affinché asservissero la loro stessa pubblica funzione ai suoi interessi privati, prestandosi a facilitarlo nel conseguimento degli appalti pubblici per la ricostruzione».
COMPENSO FISSO. Di ciò si ha evidenza», scrivono i magistrati, «laddove si consideri, ad esempio, che Lago garantiva a Tancredi un compenso fisso, che gli corrispondeva indipendentemente dagli appalti che fosse riuscito a fargli ottenere; oltre a una percentuale sugli stessi, qualora fosse riuscito a farglieli conseguire. Lo stesso per Placidi e Riga, al quale Lago ha pagato un corrispettivo per il loro interessamento anche in vista di appalti futuri che avrebbero potuto fargli ottenere. Una condotta siffatta è oggi punita dall’articolo 318 cp, nella formulazione introdotta nella citata legge di riforma, che ha avanzato la soglia di punibilità, facendovi rientrare condotte che in precedenza – e dunque anche all’epoca dei fatti contestati – per un vuoto legislativo, non erano represse penalmente».
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