La casetta provvisoria va demolita Niente deroga per chi era in affitto

Il caso di una donna che alla data del 6 aprile viveva in un’abitazione in centro e ora non ha alternative Per il Tar «i manufatti provvisori devono essere smontati quando torna agibile l’abitazione principale»
L’AQUILA. La casetta provvisoria costruita grazie alla delibera di consiglio comunale 58 del 2009 va sempre demolita – senza possibilità di proroghe – quando l’abitazione originaria (danneggiata dal terremoto e poi ristrutturata) è di nuovo agibile. Questo vale anche se la casa ante-sisma era stata presa in affitto e la persona interessata oggi non ha più la possibilità economica di pagare un canone di locazione. Lo ha deciso il Tar. Il Comune, nel febbraio scorso, ha ordinato “la demolizione – e il ripristino dei luoghi – di un fabbricato in legno a uso abitativo costruito a seguito di richiesta di installazione di manufatti temporanei , delibera 58 del 2009”.
LA SENTENZA
“La ricorrente”, scrive il Tar nella sentenza, “alla data del sisma occupava, a titolo di locazione, un’abitazione nel centro storico. L’edificio veniva dichiarato inagibile e la signora, costretta ad abbandonare la casa, decideva di avvalersi della facoltà – riconosciuta dalla deliberazione del consiglio comunale numero 58 del 2009 ai residenti nel cratere sismico – di realizzare un manufatto temporaneo a uso abitativo. Ha quindi realizzato una costruzione in legno su una porzione di terreno in periferia concessagli in uso dal proprietario con regolare contratto. Il Comune ha intimato la demolizione del manufatto perché il fabbricato indicato come prima casa dalla ricorrente ha riottenuto l'agibilità – a seguito dei lavori post-sisma – nel giugno 2021. Nel ricorso si fa presente che il Comune non avrebbe considerato che l’abitazione che la cittadina occupava prima del sisma non è di sua proprietà e non vi ha più la residenza. Inoltre il contratto di locazione, in virtù del quale l’occupava, si è risolto alla data del 6 aprile 2009 e infine che ella non dispone di altra soluzione abitativa, né delle risorse economiche per locare un altro immobile”. Secondo il Tar, che ha respinto il ricorso “la delibera 58 ha introdotto un regime edilizio di carattere straordinario e transitorio al solo scopo di consentire, a coloro che dimoravano all’Aquila alla data del sisma in abitazioni risultate inagibili, la realizzazione di manufatti provvisori a uso residenziale da dover rimuovere una volta rilasciato il certificato di agibilità dell’abitazione principale, a qualunque titolo precedentemente occupata. La deliberazione consente inoltre, alternativamente alla rimozione, di richiedere la trasformazione di detti manufatti provvisori in opere permanenti, che può essere assentita se realizzati nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici della zona interessata, della legislazione vigente e secondo le ordinarie procedure tecnico-amministrative. Nel caso di specie, da un lato è pacifico che i lavori di ripristino dell’agibilità dell’alloggio dove abitava la ricorrente sono terminati, dall’altro la cittadina non ha dato prova di aver presentato al Comune l’istanza di trasformazione del manufatto in opera permanente che avrebbe interdetto l’adozione del provvedimento impugnato. Inoltre, la deliberazione 58 non può essere interpretata, come suggerisce la ricorrente, nel senso che i manufatti temporanei possono essere conservati a tempo indeterminato finché gli occupanti, autorizzati a realizzarli perché costretti a lasciare le abitazioni inagibili, non abbiano reperito un’altra sistemazione abitativa. L’articolo 2 infatti stabilisce tassativamente che la rimozione dei manufatti temporanei consegue senza condizioni – salva la trasformazione del manufatto in opera permanente – al rilascio del certificato di agibilità e abitabilità dell’abitazione principale condizione che, nel caso in decisione, non è contestato si sia verificata. Non possono avere alcuna rilevanza le difficoltà di reperire un altro alloggio opposte dalla ricorrente. Il ricorso deve pertanto essere respinto”.

