La Cassazione: i detenuti al 41-bis possono fare le videochiamate

9 Novembre 2021

In casi eccezionali come l’emergenza Covid è prevista la possibilità di interagire coi familiari a distanza La sentenza pronunciata della Suprema corte riguarda i reclusi in regime di media e alta sicurezza

L’AQUILA. I detenuti al 41 bis nel carcere di Preturo, in casi eccezionali, come l’emergenza Covid, hanno diritto a effettuare una videochiamata con figli e familiari. Lo stabilisce la Corte di cassazione che ha respinto il ricorso del ministero della Giustizia contro un’ordinanza del tribunale di Sorveglianza dell’Aquila che a sua volta aveva accolto il ricorso di un detenuto contro «il rigetto opposto dalla direzione della casa circondariale dell'Aquila alla richiesta di effettuare, stante l'emergenza Covid 19, i colloqui con i familiari in video-collegamento utilizzando, per la videochiamata, la piattaforma predisposta dalla direzione generale per i sistemi informatici e automatizzati del ministero della Giustizia e con l'osservanza delle cautele previste dalle norme». Il ministero della Giustizia ha contestato tale decisione sostenendo che «nessuna disposizione ha mai riconosciuto il diritto dei detenuti a effettuare i colloqui in video-collegamento e che tale facoltà, per far fronte alla nota emergenza pandemica, è riservata ai detenuti dei circuiti della media e alta sicurezza ma non anche a quelli sottoposti al trattamento differenziato previsto dall’articolo 41-bis». Secondo la Cassazione il ricorso del ministero è infondato e nella motivazione si legge: «Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i colloqui visivi costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti diritto contemplato anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune. Nel caso particolare», si legge ancora, «il tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che il colloquio telefonico mensile fosse sostitutivo del colloquio visivo e che al medesimo dovesse essere applicata la disciplina che prevede l’obbligo di sottoporre la telefonata a registrazione e ascolto, nonché di effettuarla presso l'istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza o di domicilio dei familiari destinatari della conversazione. E, una volta operata la surroga del colloquio telefonico rispetto a quello visivo, il collegio ha ritenuto che la comunicazione dovesse avvenire nelle forme della videochiamata. Il tribunale ha poi correttamente evidenziato come la videochiamata debba essere effettuata utilizzando le apparecchiature presenti nel carcere in cui il detenuto in regime di 41 bis si trova ristretto e quelle installate nell’istituto in cui dovrà essere presente il familiare che debba effettuare la videochiamata; ciò che, ragionevolmente, consente di escludere la possibilità di veicolare messaggi occulti o impliciti, atteso che, diversamente opinando, dovrebbe pervenirsi a escludere anche il colloquio visivo, rispetto al quale ricorrerebbe un analogo rischio. Inoltre, tale possibilità è ulteriormente ridotta dal presidio costituito dalla videoripresa e dall'ascolto della conversazione, oltre che dalla possibilità di interrompere la comunicazione svolgendosi sotto il controllo del personale di polizia penitenziaria. E considerando l’utilizzo della rete intranet del ministero della Giustizia la possibilità di intercettazione, pur prospettata nel ricorso, deve ritenersi, del pari, assolutamente contenuta. Il tribunale di sorveglianza, il quale ha infine condivisibilmente evidenziato come la situazione emergenziale connessa alla diffusione della pandemia da Covid-19 avesse, nel caso in esame, determinato l’impossibilità, di fatto, di effettuare i colloqui di persona e come, per tale ragione, il ricorso ai cennati mezzi tecnologici fosse non solo giustificata, ma finanche indispensabile per garantire l’effettività dei relativi diritti».
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