La Cassazione: Paolucci resti in carcere

26 Novembre 2021

Rese note le motivazioni con le quali è stato dichiarato inammissibile il ricorso per i domiciliari: «È ancora pericoloso»

L’AQUILA. La Corte di Cassazione ha reso note le motivazioni con le quali ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Gianmarco Paolucci (difeso dall’avvocato Mauro Ceci) contro «l’ordinanza del 22 febbraio 2021 del tribunale del riesame dell’Aquila con la quale era stato rigettato il ricorso presentato dall’imputato avverso il provvedimento di custodia cautelare in carcere applicato dal giudice per le indagini preliminari in relazione al reato di omicidio volontario commesso ai danni di Paolo D’Amico il 22 novembre 2019». Sulla vicenda è in corso il processo di primo grado davanti alla Corte d’assise, la prossima udienza è prevista il 15 dicembre. Nel ricorso di Paolucci si «eccepiva violazione di legge e vizio di motivazione per avere il tribunale del riesame illegittimamente ritenuto la sussistenza, a suo carico, di un quadro di gravità indiziaria tale da imporre l’adozione e il mantenimento della misura di estremo rigore». In sostanza, secondo la difesa, non c’era un quadro indiziario tale da poter arrestare l’imputato. La Corte di Cassazione ha preso in esame vari aspetti della vicenda.
MANO MANCINA
«Il tribunale del riesame», come si legge nella sentenza della Cassazione che respinge il ricorso, «ha ritenuto che le informazioni relative al mancinismo di Paolucci, rese da alcuni testimoni tra cui i dipendenti del supermercato presso cui egli lavora quale addetto al reparto macelleria e dallo stesso indagato, non incrinino il giudizio di gravità indiziaria espresso nei suoi confronti giacché, se è vero che, dalle eseguite indagini tecniche, è emerso che il corpo contundente utilizzato per uccidere la vittima è stato impugnato con la mano destra, non è men vero, per converso, che la consuetudine di Paolucci di firmare e compiere altri atti della vita quotidiana con la mano sinistra non esclude che egli, che a dire degli stessi colleghi di lavoro ha imparato a battere la carne con la destra, possa avere impiegato tale mano a fini offensivi».
LE PROVE
«Il Tribunale del riesame», sottolineano ancora i giudici della Corte di Cassazione nelle motivazioni, «ha dato compiutamente conto, con motivazione ampia ed esaustiva, delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di Paolucci in relazione all’omicidio di D’Amico e, specificamente: la presenza di materiale biologico riconducibile a Paolucci su entrambi i gambali dei pantaloni indossati dalla vittima segno del trascinamento del cadavere a seguito dell’inflizione delle ferite letali; della riscontrata falsità dell’alibi da lui fornito dimostrata dalle risultanze dei tabulati telefonici; dalle informazioni acquisite in ordine alle celle impegnate dal cellulare dell’indagato, che, in orario compatibile con quello del delitto, si trovava nell’area al cui interno ricade il luogo di esecuzione dell’omicidio; dal rifiuto di Paolucci di sottoporsi a prelievo di materiale biologico utile alla comparazione del Dna; dal pregresso rapporto di conoscenza tra Paolucci e D’Amico».
DNA
«In ordine alle modalità di prelievo del campione biologico», scrive la Cassazione, «non è controverso che il prelievo (alcoltest durante un controllo stradale) del campione salivare avvenne col consenso di Paolucci, il quale non patì, dunque, una coattiva invasione della propria sfera corporea. Inoltre, in tema di perizia o di accertamenti tecnici irripetibili sul Dna, il prelievo genetico effettuato con il consenso da parte dell'indagato può avvenire anche in assenza del difensore. La misura delle scarpe calzate da Paolucci, sia essa pari a 42 o 43, è comunque compatibile con le impronte rilevate». L’Alta Corte ha detto anche no ai domiciliari in quanto «il Riesame ha chiarito che il carattere di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa non è smentito da alcun elemento di segno contrario e trova, anzi, plastica conferma nell’efferatezza del comportamento omicida, frutto, con ogni probabilità, di dolo d’impeto, espressivo di una personalità incline alla violenza, nonché nella lucidità dimostrata, dopo il fatto, nel compimento di attività finalizzata allo sviamento delle indagini».
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