Lavori lenti, contributo tagliato: lite tra Comune e condominio

Finisce davanti ai giudici della Cassazione il contenzioso tra l’ente e una ditta della ricostruzione La disputa riguarda la decurtazione di 100mila euro dei fondi per ripristinare un edificio danneggiato
L’AQUILA. Finirà davanti ai giudici della Corte di Cassazione il contenzioso tra una ditta impegnata nella ricostruzione post-terremoto 2009 e il Comune dell’Aquila.
L’ente aveva “tagliato” il contributo all’impresa per presunti ritardi nella conclusione dei lavori di ripristino dopo i danni determinati dal terremoto.
Nella delibera di giunta comunale che autorizza l’Avvocatura a presentare ricorso in Corte di Cassazione si legge che “il Comune, quale gestore dei contributi per la ricostruzione si è trovato nella necessità di operare a carico di un condominio edilizio beneficiario di un cospicuo contributo post-sismico, le decurtazioni previste, in caso di ritardo nell’esecuzione dell’intervento di ricostruzione, a carico delle voci di contributo relative al prezzo dell’appalto e ai compensi del direttore dei lavori e dell’amministratore condominiale”.
“Il condominio ha reagito alla decurtazione convenendo davanti al tribunale il Comune e l’impresa esecutrice dei lavori. I giudici hanno ritenuto legittima l’applicazione delle riduzioni a carico del direttore dei lavori e dell’amministratore, ma ha invece opinato che non potesse trovare applicazione la decurtazione del contributo in relazione al prezzo dell’appalto. Il Comune ha appellato la sentenza per affermare, a preciso tenore della chiara normativa di riferimento, la piena legittimità della doverosa riduzione del contributo rispetto al consistente ritardo accumulato dal beneficiario”.
In secondo grado la Corte d’Appello “ha confermato la condanna del Comune a versare al condominio l’importo di 97.718 euro corrispondente all’importo decurtato a causa del ritardo. La suddetta sentenza”, si legge nella delibera della giunta comunale, “non pare aver fatto buon governo della peculiare normativa che presiede alla ricostruzione post-sismica e quindi è necessario impugnarla in Cassazione”.
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