Liceo Ovidio, terza diffida per bloccare l’appalto

11 Dicembre 2020

Dopo l’Ordine e la Fondazione interviene anche la Federazione degli architetti «Bando di progettazione inadeguato». Vietata la partecipazione agli iscritti

SULMONA. Non c’è pace per il progetto di ristrutturazione del Liceo Classico Ovidio avviato dalla giunta Casini con una gara per l’appalto integrato che terminerà il 21 dicembre. Al Comune è arrivata, infatti, la terza diffida nel giro di qualche settimana. Dopo l’Ordine degli architetti e la Fondazione, questa volta a chiedere l’immediata sospensione in autotutela del procedimento di gara è la Federazione Architetti, Paesaggisti e Conservatori di Abruzzo e Molise. L’organizzazione, oltre a intimare al Comune di sospendere la gara per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di miglioramento sismico del Liceo, diffida anche gli iscritti a partecipare alla procedura o a ritirare la candidatura per l’incarico, onde evitare provvedimenti disciplinari. La diffida si fonda su alcune questioni, già sollevate dall’Ordine degli architetti. Secondo la Federazione la procedura va sospesa innanzitutto per il calcolo dell’onorario perché «si evidenzia che le competenze tecniche per la progettazione esecutiva sono di gran lunga superiori a quelle stimate dall’ente rappresentando, in questa maniera, grave nocumento alla professionalità dei tecnici che saranno chiamati a presentare le proprie offerte alla ditta appaltatrice». Accanto ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, per la Federazione è necessario tener conto della qualità delle prestazioni tecnico-professionali, visto che l’articolo 24 del decreto legislativo numero 50 del 2016 «disconosce di fatto formalmente la facoltà delle amministrazioni di fissare discrezionalmente il corrispettivo da porre a base di gara delle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori, perché questo equivarrebbe a dare un’interpretazione abrogativa della disposizione dell’articolo del codice dei contratti pubblici». Nella diffida si fa menzione anche all’assenza nel bando di gara dell’obbligatorietà della figura professionale dell’architetto nelle cosiddette “società di ingegneria”. Sempre secondo la Federazione appare incongruo il termine dei 30 giorni visti i pareri da ottenere sul progetto esecutivo, senza contare che il progettista firmatario della progettazione risulta ancora titolare dell’incarico, il che «rende impossibile oltre che sanzionabile altro affidamento dei servizi di progettazione esecutiva», sotto il profilo deontologico. Quanto all’appalto integrato con la diffida si ricorda che nel decreto “Sblocca cantieri”, tale scelta può essere perseguita nei casi in cui «l’elemento tecnologico e innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori».
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