Lioce e gli altri carcerati al 41-bis possono acquistare il cibo in più

17 Ottobre 2021

Accolto il ricorso limitatamente alla richiesta di avere generi alimentari come i detenuti comuni  Annullato con rinvio al tribunale di Sorveglianza l’aspetto della cottura dei cibi all’interno della cella

L’AQUILA. I detenuti nel carcere di località Le Costarelle di Preturo in regime di 41 bis possono acquistare (fino a 500 euro al mese), al cosiddetto “sopravvitto”, gli stessi generi alimentari previsti (da un’apposita tabella) per i detenuti comuni (per i quali il limite di spesa è 900 euro).
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione.
i ricorsi
A fare ricorso al Tribunale di Sorveglianza erano stati diversi detenuti tra cui la brigatista rossa Nadia Desdemona Lioce ristretta in una cella unica e con le regole del 41 bis. La Cassazione ha invece annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza un secondo aspetto del ricorso, che riguarda la possibilità di cucinare i generi alimentari di “sopravvitto” al di fuori “delle fasce orarie previste per i detenuti soggetti a regime differenziato”.
La Corte di Cassazione, in realtà, si è pronunciata su un ricorso del ministero della Giustizia che aveva contestato la prima decisione del Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, Tribunale che aveva dato ragione alla Lioce, e agli altri detenuti, su entrambe le questioni. Secondo i giudici dell’Alta Corte “il Tribunale di sorveglianza ha motivato in modo adeguato e corretto in punto di diritto quanto al rigetto del reclamo proposto dall’Amministrazione in merito alla limitazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto dalla Lioce, detenuta in regime differenziato, ritenendo la cosa ingiustificata poiché non funzionale alle finalità dell’istituto. Il giudice di merito, infatti, ha osservato che l’argomentazione svolta dall’Amministrazione circa la finalità di prevenzione dei rischi che all’interno delle sezioni del circuito differenziato si possano manifestare, anche attraverso il possesso di determinati generi alimentari – affermative di uno status da parte dei detenuti più facoltosi – non sia affatto fondata ma, al contrario, appaia inutile e immotivatamente vessatoria rispetto alle ordinarie regole. Il Tribunale ha precisato che la detenuta è allocata in cella singola e al massimo può scambiare i prodotti alimentari acquistati con i componenti del proprio gruppo di socialità, e, pertanto, sono da escludere eventuali manifestazioni di supremazia o carisma criminale paventate dall’Amministrazione, anche perché gli alimenti contemplati al sopravvitto in genere non sono prodotti di lusso, né particolarmente costosi”.
cottura dei cibi
Diversa è la questione della cottura dei cibi. La Cassazione scrive: “Il Tribunale di sorveglianza ha affermato che la cottura di cibi in orari diversi non recherebbe fastidio o disagio ad altri detenuti, in quanto avviene all’interno della cella singola occupata dalla detenuta Lioce che, sempre da sola, li consumerebbe all’interno della propria camera. In realtà, il giudice di merito non ha fornito, al riguardo, una motivazione effettiva circa la ragione per la quale l’aver definito le fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato, costituirebbe una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camera detentiva e le eventuali concrete esigenze organizzative vigenti all’interno della sezione 41-bis dell’istituto dove è ristretta la Lioce”. La Sorveglianza deve approfondire meglio il caso.
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