Lioce, niente cucina fuori orario in cella

26 Novembre 2022

L’AQUILA. La Cassazione, con una sentenza pubblicata ieri, ha chiesto – su ricorso del ministero della Giustizia – al tribunale di Sorveglianza dell’Aquila di rivedere la decisione che consentiva...

L’AQUILA. La Cassazione, con una sentenza pubblicata ieri, ha chiesto – su ricorso del ministero della Giustizia – al tribunale di Sorveglianza dell’Aquila di rivedere la decisione che consentiva alla brigatista rossa Nadia Desdemona Lioce – ristretta in una cella unica e con le regole del 41 bis nel carcere di Preturo – di cucinare i generi alimentari di “sopravvitto” (quelli cioè acquistati a parte dalla detenuta) al di fuori “delle fasce orarie previste per i detenuti soggetti a regime differenziato”. Per la Cassazione «il tribunale di sorveglianza ha affermato che la cottura di cibi in orari diversi non recherebbe fastidio o disagio ad altri detenuti, in quanto avviene all’interno della cella singola occupata dalla detenuta Lioce che, sempre da sola, li consumerebbe nella propria camera. In realtà, il giudice di merito non ha fornito, al riguardo, una motivazione effettiva circa la ragione per la quale l’aver definito le fasce orarie – nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato – costituirebbe una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camera detentiva e le eventuali concrete esigenze organizzative vigenti all’interno della sezione 41-bis dell’istituto ove è ristretta la Lioce». «Il giudice (di sorveglianza) avrebbe dovuto chiarire – continua la Cassazione – per quale ragione la disciplina amministrativa concernente il divieto di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie stabilite avesse dettato delle regole che concretizzassero un regime carcerario ulteriormente duro rispetto a quello già derivante dalle restrizioni del 41 bis. La predetta disciplina, occorre ribadirlo, costituisce un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all’Amministrazione penitenziaria e spetta al giudice di rinvio dimostrare per quale specifica ragione la regolamentazione degli orari relativi alla cottura dei cibi sia stata esercitata in maniera manifestamente irragionevole», conclude la Cassazione. La parola ora torna al tribunale di Sorveglianza.