Lite sui tassi, giudice condanna la banca

10 Luglio 2018

Revocato un decreto ingiuntivo per circa 120mila euro. La motivazione: non dimostrate le tesi dell’istituto di credito

L’AQUILA. Si erano visti arrivare un decreto ingiuntivo per oltre 120mila euro per conto di una banca, sulla scorta della rivendicazione di interessi che hanno fatto lievitare la cifra in questione.
Poi, però, l’incubo è finito dopo una sentenza del tribunale che ha revocato la pesante deliberazione e ha anche condannato l’istituto di credito a pagare le spese di lite.
Al di là di questa sentenza, emessa dal giudice del tribunale civile Roberto Ferrari, sono sempre di più i ricorsi che vanno a buon fine da parte di chi ha controversie con le banche.
Nel caso specifico, la causa civile era intercorsa tra la Banca dell’Adriatico con sede nelle Marche e alcune persone che avevano in corso un contratto di credito in conto corrente e due mutui con la banca.
Le somme vantate dalla banca attenevano ai movimenti di conto corrente e al pagamento dei mutui oltre, ovviamente, agli interessi maturati.
Da parte dei ricorrenti contro il decreto ingiuntivo si è sostenuto, tra l’altro, che le somme erano lievitate per interessi extra-legali per cui andava accertato il tasso legittimo e dovevano considerarsi parzialmente nulli i contratti ex articolo 1419 del codice civile vista la pattuizione di interessi extra legali e quindi illeciti. Doveva, inoltre, effettuarsi la compensazione tra quanto la banca avrebbe dovuto restituire, e il preteso debito, e, infine, si è obiettato che la documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo era ritenuta carente.
«Agli effetti della decisione nel merito», si legge nella motivazione del giudice, «l’incompletezza nell’allegazione delle poste oggetto di computo può comportare, secondo la posizione assunta dalle parti, l’infondatezza della domanda. Se vi è poi contestazione del valore iniziale di computo (saldo iniziale) per difetto di allegazione dei valori di cui costituisce la somma, i fatti allegati a sostegno della domanda, pur compiutamente determinati, non sono idonei a dar fondamento alla pretese. Ne consegue che, stante l’assoluta incertezza di alcune poste del conto, non è possibile l’accertamento del saldo a credito o debito di alcuna delle parti».
«La domanda proposta», conclude il giudice nella motivazione, «così come le subordinate domande di condanna, vanno respinte con conseguente revoca del decreto ingiuntivo».
Nel corso del procedimento le parti ricorrenti sono state assistite dall’avvocato Riccardo Lopardi del Foro dell’Aquila, al quale sono state anche rimborsate le spese di onorario.
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