Liti fiscali, la giunta approva il regolamento

Così i contribuenti possono definire le controversie tributarie pendenti: tempi, modalità e versamenti
L’AQUILA. La giunta comunale ha approvato «il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie». La delibera approderà presto in consiglio.
La premessa al regolamento è che in tal modo «si offre la possibilità ai contribuenti a cui è stato notificato un atto di accertamento per violazioni in materia di fiscalità locale, di definire le controversie tributarie pendenti. L’adozione del predetto istituto deflattivo consente al Comune di definire procedure relative alle liti fiscali che possono comportare oneri allo stesso ente sia in termini monetari sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti.
La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività». Si prevede la definizione agevolata per le controversie che attengono ai tributi della fiscalità locale (Ici, Imu, Tasi, Tarsu, Tares, Tari), per le quali sia pendente una controversia il cui ricorso introduttivo sia stato notificato dal Comune entro il primo gennaio 2023.
Possono essere oggetto di definizione agevolata le controversie attribuite «alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune che siano pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione. La definizione agevolata prende avvio a seguito di domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione».
Con la definizione agevolata «è dovuto il pagamento del 100% del valore della controversia, in caso di ricorso notificato entro il primo gennaio 2023 e non ancora depositato presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria. È dovuto il pagamento del 90% del valore della controversia, in caso di ricorso iscritto presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado».
Per l’applicazione della definizione agevolata «di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza con modello messo a disposizione dal Comune. L’istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 30 giugno 2023. Per la determinazione delle somme da versare non si tiene conto degli importi eventualmente già versati. Per gli importi superiori a 1.000 euro il contribuente può richiedere la rateazione dell’intero importo dovuto, con un massimo di 4 rate trimestrali, tenendo conto che la prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2023 e le altre entro le successive scadenze del 30 settembre 2023, del 20 dicembre 2023 e del 31 marzo 2024. Sull’importo delle rate sono calcolati gli interessi. I versamenti rateali devono essere eseguiti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato». (g.p.)

