Ma il Tar salva il Comune dai risarcimenti: l’ente non è responsabile per atti in ritardo

L’AQUILA. Il Comune dell’Aquila non è tenuto a risarcire i danni in caso di ritardi nella definizione delle pratiche della ricostruzione. Lo stabilisce il Tar con una sentenza pubblicata ieri. Il...
L’AQUILA. Il Comune dell’Aquila non è tenuto a risarcire i danni in caso di ritardi nella definizione delle pratiche della ricostruzione. Lo stabilisce il Tar con una sentenza pubblicata ieri. Il ricorso era stato presentato da alcuni cittadini «per il risarcimento del danno conseguente all’inerzia dell'amministrazione comunale sulle istanze presentate dai ricorrenti e dall’amministratore condominiale il 19 settembre 2011 rivolte ad ottenere il contributo per la riparazione con miglioramento sismico del fabbricato di loro proprietà». Il danno sarebbe derivato «dall’impossibilità di disporre delle loro proprietà, taluni a uso abitativo, altri per l’esercizio di attività commerciale o professionale, per un periodo ben più lungo del tempo necessario all’istruzione dei procedimenti e alla ricostruzione dell’immobile».
Il Tar ha respinto il ricorso con questa motivazione: «Occorre premettere che la responsabilità per il danno da ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo avviato su istanza dell’interessato, ha natura extracontrattuale e deve essere provato ai fini risarcitori in tutti i suoi elementi. Oltre l’esistenza del danno, come perdita patrimoniale o non patrimoniale, quale effetto causalmente riconducibile all’inerzia della pubblica amministrazione, deve risultare provata (anche in via presuntiva) l’imputabilità del ritardo a colpa dell’amministrazione. Il Consiglio di Stato con una sentenza del 2020 ha escluso l’elemento soggettivo della colpa in capo al Comune dell’Aquila, in quanto ha riconosciuto che l’eccezionalità dell'evento sismico, anche in ragione della vastità dei soggetti coinvolti e la conseguente necessità di definire un consistente numero di pratiche liquidatorie, integra, già a livello di fatto notorio, un fattore significativo di rallentamento dell'attività amministrativa: ciò anche in considerazione della complessità degli accertamenti da compiere al fine di verificare il quantum dell'indennizzo spettante ai richiedenti. Da questo punto di vista, quindi, può ragionevolmente configurarsi una situazione giustificativa del ritardo, atta ad elidere la connessa pretesa risarcitoria dei soggetti interessati. Pertanto, poiché il ritardo nella definizione di procedimenti di concessione del contributo non può essere imputato a colpa del Comune dell’Aquila, l’ente civico non è responsabile del danno arrecato ai ricorrenti. Il ricorso pertanto è respinto». (g.p.)
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