Malattie infettive, riammesso al concorso

16 Gennaio 2021

Cinque posti da dirigente medico dell’Asl, il concorrente estromesso vince il ricorso davanti al Tar

L’AQUILA. Il Tar ha annullato, nella parte in cui escludeva un concorrente, il provvedimento dell’Asl del 22 settembre 2020 relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cinque dirigenti medici della disciplina Malattie Infettive.
L’esclusione del concorrente era stata disposta “perché nella domanda non è indicato il corso di specializzazione frequentato”. Nel ricorso l’interessato sosteneva “di essersi attenuto alle istruzioni contenute nel bando compilando la domanda di partecipazione secondo lo schema allegato il quale non reca una formula specifica riservata alla dichiarazione di quale sia il corso di specializzazione cui l’aspirante è iscritto (requisito di ammissione richiesto in alternativa al possesso del diploma di specializzazione); di aver specificato nel curriculum allegato alla domanda di essere iscritto al quarto e ultimo anno, del corso di specializzazione in “Malattie Infettive” presso la Scuola di specializzazione di una Università non abruzzese”. Secondo l’Asl, invece, “il ricorrente avrebbe compilato i fac simile o schemi allegati al bando senza adattarli, limitandosi a dichiarare genericamente di essere iscritto all’ultimo anno del corso per il conseguimento della specializzazione o al penultimo anno se trattasi di corso di durata quinquennale”. Il Tar ha accolto il ricorso sostenendo in sostanza che, prima di decidere l’esclusione, l’Asl avrebbe dovuto attivare il cosiddetto soccorso istruttorio. “Nulla nello schema di domanda”, affermano i giudici, “lascia intendere che – oltre alla dichiarazione del possesso dell’iscrizione all’ultimo anno o al penultimo del corso di formazione specialistica – debba essere specificato a quale disciplina esso afferisca, come invece richiesto, con apposita formula, per coloro che dichiarano il possesso del diploma di specializzazione. La necessità, sostenuta dall’Asl, di adattare lo schema di domanda al fine di rendere una dichiarazione conforme al bando, evidenzia quindi che esso contiene una lacuna. Essa tuttavia giustifica, non già l’onere per gli aspiranti ma, al contrario, il dovere di soccorso istruttorio in capo all’amministrazione per porvi rimedio”.
Insomma l’Asl avrebbe dovuto chiedere al concorrente, prima di escluderlo, una integrazione alla domanda. Il soccorso istruttorio infatti è “un istituto volto a consentire a chi partecipa a un concorso o una gara di appalto di integrare eventuali domande di partecipazione che risultano essere incomplete evitando così di essere esclusi”.(g.p.)
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