Map, il Tar boccia il Comune «Niente spese condominiali»

Accolto il ricorso di molti cittadini delle frazioni sugli oneri di compartecipazione Erano stati chiamati a pagare importi per interventi di manutenzione inesistenti
L’AQUILA. Gli “oneri di compartecipazione” detti anche in senso lato “spese condominiali” non sono dovuti per i Map (moduli abitativi provvisori). Lo ha deciso il Tar accogliendo il ricorso di molti cittadini, soprattutto delle frazioni. Si tratta di una cifra mensile pari a 0,60 euro a metro quadrato. I cittadini sono stati rappresentati dagli avvocati Fausto Corti e Sara Cecala.
Nella sentenza si legge che «i ricorrenti, assegnatari di alloggi Map (manufatti abitativi provvisori monofamiliari) realizzati a seguito del sisma del 6 aprile 2009, impugnano la deliberazione numero 29 del 19 marzo 2015 del consiglio comunale dell’Aquila che ha stabilito di porre a loro carico, oltre al canone di locazione, quello di compartecipazione alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle parti comuni e di gestione amministrativa e contabile degli immobili pari a 0.60 euro a metro quadrato. I ricorrenti sostengono di non essere tenuti a concorrere alla manutenzione come per gli alloggi del progetto Case le cui spese sarebbero ben più onerose di quelle occorrenti per la manutenzione dei complessi Map, della quale peraltro loro stessi, non il Comune, si sarebbero finora fatti carico». Continua e conclude il Tar che «bisogna interrogarsi sul fatto se il Comune può porre a carico dei condomini un importo stimato solo in astratto o quello effettivamente sostenuto per determinati interventi di manutenzione. Le norme distinguono il canone concessorio o di locazione dalle spese di manutenzione ordinaria poste a carico degli assegnatari. Se per spese di manutenzione si intendesse (in contrasto con il significato letterale) un onere stabilito a priori discrezionalmente dalla pubblica amministrazione, senza alcuna definizione normativa dei criteri di liquidazione e riferito anche ad altri immobili dei quali i ricorrenti non hanno il godimento, si tratterebbe di una prestazione imposta. Non è poi rinvenibile nelle norme alcun fondamento testuale, né logico, né dogmatico che giustifichi la decisione del Comune di porre a carico degli assegnatari le spese di manutenzione degli alloggi e delle parti comuni in misura diversa o non comprovatamente corrispondente ai costi a tal fine sostenuti. Deve quindi concludersi che l’onere per spese di manutenzione straordinaria (impermeabilizzazione tetti) non può essere posto a carico degli assegnatari degli alloggi Map, mentre le spese di manutenzione ordinaria – eliminazione delle infiltrazioni d’acqua (se non dovute a usura di lunga durata, a difetti di costruzione, o a fattori imprevedibili), disostruzione impianto fognario – possono essere ripetute nei loro confronti solo se comprovate e relative alle parti esclusive e comuni degli alloggi occupati, esclusi quelli dei quali essi non hanno il godimento. Il ricorso pertanto deve essere accolto».
«Siamo soddisfatti», dicono gli avvocati Cecala e Corti, «il Comune non può pretendere dai cittadini un importo, concernente gli oneri di manutenzione, stimato solo in astratto e dunque stabilito a priori, disattendendo in tal senso non solo precisi criteri normativi di liquidazione, ma, addirittura, chiedendo ai conduttori, ingiustamente e illegittimamente, di contribuire alle spese manutentive di elementi strutturali di cui non godono, poiché installati, come nel caso dei pannelli solari, solo nei Progetti Case. Infine dover riscontrare che, a distanza di 13 anni dal sisma, la quasi totalità degli abitanti delle frazioni ancora risieda negli alloggi provvisori non può che riaccendere un faro, tenuto colposamente spento, sul destino, spesso infausto, dei residenti delle frazioni».
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