Maxi-bolletta cancellata dal tribunale

11 Maggio 2018

Accolta l’istanza di una utente contro Enelenergia che chiedeva quasi 7mila euro. il giudice: l’ente ha l’onere della prova

L’AQUILA. «Grava sull’ente somministrante la fornitura di servizi l’onere della prova in caso di contestazione della fattura. Qualora non sia possibile, perché, ad esempio, il contatore sia stato poi sostituito, tale carenza non può ricadere sull’utente». Questa la motivazione per la quale il giudice ha accolto un ricorso presentato da una residente di Pettino annullando una maxi-bolletta di Enelenergia. Una sentenza che può avere il suo peso anche per i tanti contenziosi simili al Progetto Case.
In questo caso, in particolare, la bolletta era di 6mila e seicento euro mentre il giudice ha disposto che l’importo sia di 295 euro.
«In concreto», scrive il giudice nella motivazione, «se si ritiene che la bolletta (telefonica, elettrica o relativa ad altri consumi), sia eccessiva e sproporzionata rispetto al consumo e si possa dimostrarlo con qualunque mezzo, spetterà al gestore dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra il dato rilevato e quello indicato in fattura». «Nel caso in specie», si legge ancora nella motivazione del giudice onorario Annarita Giuliani, «l’attrice ha fornito la prova che il contatore era stato installato in occasione della riattivazione dell’utenza dopo il sisma del 2009. Ne derivava una fatturazione di oltre 6mila euro per pochi mesi di consumo da marzo a settembre. Si trattava di una somma che la stessa utenza non aveva mai raggiunto nemmeno in otto anni di consumo come pure opportunamente provato in atti. In giudizio risulta, inoltre, che Enelenergia aveva rilevato un difetto del contatore provvedendo alla immediata sostituzione del suo misuratore, ma che a tale circostanza non era seguito lo storno delle somme non dovute in ragione dell’errato calcolo dei consumi».
«Stante queste circostanze», dice ancora il giudice, «è stata esperita in giudizio una consulenza tecnica che ha verificato i consumi in base al calcolo matematico previsto dalle norme in materia nonché il valore medio annuo dei consumi dell’utenza. Lo stesso ingegnere Manuela Villacroce ha chiarito che l’importo corrispondente ai consumi ammonta a 295 euro. Dalle modalità di esecuzione chiarite sapientemente dalla consulente d’ufficio, è stata fornita certezza piena della verità dei fatti».
L’avvocato Luciano Bontempo, che ha patrocinato gli interessi della ricorrente, ha ribadito nel suo ricorso come l’obbligo contrattuale della fornitura di gas metano prevede, tra l’altro, la dotazione di un idoneo contatore.
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