Montereale, edificio danneggiato Il Tar decide: sì alla demolizione

MONTEREALE. Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso di un “Consorzio” di Montereale nato per ricostruire un aggregato. Per i giudici amministrativi l’aggregato può essere demolito...
MONTEREALE. Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso di un “Consorzio” di Montereale nato per ricostruire un aggregato. Per i giudici amministrativi l’aggregato può essere demolito e ricostruito mentre il Comune ne chiedeva la ristrutturazione.
«Il Consorzio ricorrente è costituito dai proprietari delle unità immobiliari di un aggregato edilizio nel Comune di Montereale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009», si legge nella sentenza del Tribunale amministrativo regionale, «con il ricorso viene impugnato il provvedimento con il quale il Comune ha interdetto i lavori di demolizione e ricostruzione dell’aggregato, già in parte demolito dallo stesso Comune perché pericolante. Secondo il Comune l’intervento previsto sarebbe in contrasto con le norme tecniche di attuazione del Piano particolareggiato e di recupero del centro storico che ammettono la demolizione dell’esistente solo in ipotesi di interventi di ristrutturazione urbanistica e non edilizia. Il Comune sostiene che, anche se si trattasse di ristrutturazione urbanistica, non sarebbe comunque conforme al Piano che richiede la prova della non recuperabilità degli edifici a mezzo di ordinari interventi di ristrutturazione o risanamento idonei al raggiungimento del livello di sicurezza richiesto».
Per il Tar il ricorso è fondato e infatti scrive: «È chiaro che l’aggregato non ha natura di immobile di pregio, né risulta che sia compreso in area sottoposta a tutela. Infatti, benché nel provvedimento impugnato si dia atto che l’immobile ricade in zona A del centro storico, il Comune non ha allegato documentazione attestante che il centro storico di Montereale sia area soggetta a tutela». Escluso dunque, continuano i giudici del Tribunale amministrativo regionale, «che l’aggregato in questione sia compreso in zona vincolata, occorre domandarsi se le disposizioni indicate nel provvedimento del Comune – oggetto del ricorso – interdicano la demolizione dell’aggregato. Le disposizioni del Piano richiamate nel provvedimento non contengono un divieto espresso di demolizione, ma si limitano a indicare, tra gli interventi ammissibili, la ristrutturazione degli edifici esistenti ed è quindi l’ambito di tale nozione che occorre delimitare. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Dunque, fatti salvi i vincoli esistenti, i proprietari di edifici danneggiati con esito di agibilità E possono adottare la soluzione della sostituzione edilizia. È quindi ammessa la demolizione e ricostruzione dell’edificio costituente l’aggregato edilizio del Consorzio ricorrente, alle condizioni che vengano rispettate la destinazione d’uso e i parametri edilizi originari. È palese l’illegittimità del provvedimento impugnato, anche nella parte in cui ritiene ostativa alla demolizione la mancata dimostrazione dell’impossibilità di garantire la sicurezza sismica dell’aggregato facendo ricorso a interventi conservativi».
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