Movida in centro, una sentenza riconosce il “diritto al riposo”

Comune condannato a pagare le spese di lite in una controversia con i residenti sull’accesso agli atti La richiesta era per accertare le autorizzazioni rilasciate sull’apertura di un esercizio commerciale
L’AQUILA. Con l’estate entrata nel pieno si riaccende lo scontro tra i residenti del centro storico e il Comune sulla questione della movida “fuori controllo”. Il comitato Cittadini per il centro storico sta facendo partire decine di richieste di risarcimento, come annunciato nei giorni scorsi dall’avvocato Fausto Corti, e sono pronte anche le cause civili, dopo il recente pronunciamento della Cassazione, che ha sancito l’obbligo dei Comuni a garantire la quiete pubblica. Intanto, con una sentenza di fine giugno, il Tar ha condannato il Comune a pagare le cosiddette “spese di lite”, quantificate in 800 euro oltre accessori, in seguito al ricorso vinto lo scorso agosto da alcuni cittadini che avevano fatto richiesta di accesso agli atti, per accertare le autorizzazioni rilasciate per l’apertura di un esercizio commerciale in centro. I ricorrenti hanno poi insistito per la condanna del Comune alle spese di lite, dal momento che l’accesso ai documenti richiesti con l’istanza del 13 agosto 2022 è stato consentito solo in data 14 ottobre 2022, il giorno successivo al deposito del ricorso. «Si tratta di una sentenza importante», spiega l’avvocato Claudia Aloisio, presidente del comitato, «in cui il Tar riconosce la sussistenza dell’interesse conoscitivo dei residenti e soprattutto entra anche nel merito della tutela del diritto alla quiete e al riposo notturno. Questo pronunciamento rappresenta quindi un ulteriore tassello per impostare le azioni legali che stanno partendo. E con la condanna al pagamento delle spese di lite si sottolinea l’atteggiamento di ignavia, da parte del Comune, di fronte alle richieste di accesso agli atti, che spesso vengono disattese e costringono i cittadini a fare poi ricorso». Secondo l’avvocato Aloisio, è significativo il passaggio della sentenza in cui si legge che «i ricorrenti hanno allegato di subire un disturbo alla quiete e al riposo notturno a causa della diffusione di musica dal vivo, sino a tarda notte, all’esterno dell’esercizio commerciale, e degli schiamazzi degli avventori, per cui vantano un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere i documenti amministrativi relativi ai procedimenti, avviati su istanza della società controinteressata, per ottenere le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento musicale. Il soddisfacimento di tale interesse conoscitivo deve ritenersi inoltre funzionale alla tutela del loro diritto alla quiete e al riposo notturno. Il rifiuto implicito di accesso ai documenti, serbato dal Comune a fronte dell’istanza dei ricorrenti, deve ritenersi illegittimo».

