Multa, Comune condannato due volte

Da una contravvenzione da 100 euro per divieto di sosta notificata in ritardo l’ente ha risarcito il ricorrente per 3mila euro
L’AQUILA. Da una multa di circa 100 euro, per un divieto di sosta, poi trasformata in una cartella di Equitalia da 152,43 euro, il Comune dell’Aquila è stato condannato a sborsare 3.000 euro. Soldi, ovviamente, a carico della comunità.
La vicenda parte da novembre 2015, quando P.R. si è rivolto ai legali Carlo Rossi ed Ettore Ridolfi, dello studio di Pescara, per verificare la validità di una cartella Equitalia, emessa su mandato del Comune dell’Aquila per un valore di € 152,43. La cartella risultava emessa a seguito del mancato pagamento di un verbale di accertamento per divieto di sosta. La violazione sarebbe avvenuta il 4 febbraio 2011 in via Aldo Moro. Al fine di verificare i presupposti per un’eventuale opposizione, i due avvocati hanno richiesto l’accesso agli atti della polizia municipale, apprendendo come il verbale era stato notificato mediante affissione all’Albo pretorio oltre i termini previsti dalla legge, con pena la decadenza dell’atto stesso.
A quel punto i legali di P.R. hanno impugnato la cartella davanti il giudice di pace di Lanciano (luogo di residenza del trasgressore), motivando l’opposizione sulla base della intervenuta decadenza del titolo esecutivo (il verbale contenente la sanzione amministrativa). Nel primo grado il Comune dell’Aquila optava per restare contumace, mentre Equitalia si costituiva in giudizio. Il ricorso è stato accolto il 12 maggio 2016 e il giudice di pace ha annullato la cartella, ritenendo testualmente: “... agli atti manca la certezza attestante l’avviso di deposito di ogni atto notificato, si deduce che nessuna notifica sia mai avvenuta in maniera regolare”.
Con la stessa sentenza il giudice ha condannato il Comune a rifondere le spese legali sia in favore del ricorrente, sia in favore di Equitalia. La condanna alle spese veniva motivata come segue: “Sussistono i motivi per la condanna del Comune dell’Aquila alla refusione delle spese di lite per avere dato motivo, con l’iscrizione a ruolo di un debito sanzionatorio che non aveva motivo di essere richiesto, a un contenzioso che sarebbe stato opportuno evitare”.
Il recupero delle spese di lite come liquidate in sentenza avveniva poi per via forzosa, mediante pignoramento nelle casse comunali, con ulteriore aggravio di spese, in quanto il Comune non ha provveduto spontaneamente.
Ma non è finita qui. Continuando a ritenere di poter spendere ulteriori ragioni, con atto di citazione del 4 luglio 2016 il Comune dell’Aquila impugnava la sentenza di primo grado avanti il tribunale di Lanciano, in funzione di giudice dell’appello. Tuttavia, il Comune appellante ometteva la rituale costituzione nel giudizio d’appello, determinando la conseguente improcedibilità dello stesso.
Ritenendo di avere diritto a una pronuncia del tribunale, P.R. decideva di iscrivere lui stesso la causa d’appello a ruolo, anticipando le spese di giustizia. Il processo d’appello si è chiuso con una sentenza in rito, con la quale il giudice, in data 4 luglio 2018, ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello e condannato, anche in questo caso, il Comune al pagamento delle spese di lite, sia in favore della persona multata, sia in favore di Equitalia.
Anche in questo caso il Comune non ha pagato spontaneamente, costringendo il ricorrente ad agire per via esecutiva. E anche in questo caso con ulteriori costi a carico del Comune.
Complessivamente, il Comune dell’Aquila, allo scopo di difendere un credito palesemente decaduto, pari a 152 euro, ha dovuto pagare al ricorrente e a Equitalia la cifra di 2.900 euro.
La sentenza d’appello è passata in giudicato.
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