Niente demolizione per il container-bar

13 Gennaio 2024

Paganica: il Tar dà ragione al titolare del locale provvisorio, dopo il sisma realizzato vicino all’ex scuola

L’AQUILA. Il Tar ha accolto il ricorso del titolare di un bar di Paganica che dopo il sisma del 2009 aveva mandato avanti la sua attività in un container posizionato non distante dall’ex scuola media e dalla chiesa della Concezione. Il Comune dell’Aquila aveva emesso nel novembre 2022 un’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi perché «il container, adibito dal ricorrente a bar, occupa un suolo di proprietà comunale nella frazione di Paganica». Inoltre, «il container è abusivo non essendo stati reperiti titoli autorizzativi».
Il Tar ha accolto il ricorso perché «una delle due motivazioni addotte dal Comune a sostegno dell’ordine di demolizione è smentita dalla nota del 28 aprile 2009 con la quale il titolare ha chiesto l’autorizzazione all’installazione, evidentemente temporanea, del container essendo stato distrutto dal sisma del 6 aprile 2009 il locale fino ad allora adibito all’attività commerciale della quale chiese la dislocazione. In proposito occorre osservare che, dopo il sisma il Comune dell’Aquila ha adottato ordinanze per consentire, rispettivamente, ai proprietari delle abitazioni inagibili a causa del sisma e ai titolari di attività produttive, la cui sede fosse risultata parimenti inagibile, di realizzare manufatti temporanei sostitutivi su suoli di proprietà privata, in deroga alle disposizioni del Prg. Nondimeno, poiché il Comune muove, nel primo capo di motivazione, dal presupposto che l’area occupata dal container appartenga al demanio, l’ordine di demolizione avrebbe dovuto essere motivato, non già sulla base dell’inesistenza di un titolo, che invece si è formato tacitamente ai sensi della richiamata normativa emergenziale, quanto sull’annullamento dello stesso in autotutela, in seguito all’accertamento della natura demaniale dell’area. Il punto decisivo del ricorso si concentra quindi sul secondo capo di motivazione, autonomo dal primo, che presuppone la natura demaniale del sedime occupato. Ebbene l’ordinanza impugnata si limita a richiamare l’accertamento del 2015 nel quale non è dato rinvenire riscontri fattuali a sostegno dell’asserita demanialità del sedime, che invece appare quanto meno incerta sulla base di diverse circostanze», tra cui anche una sentenza del tribunale del 2015. «Si rivelano dunque fondate», scrivono i giudici, «le censure di eccesso di potere per falsità dei presupposti ed errata istruttoria. Il ricorso pertanto deve essere accolto». (g.p.)
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