Niente lavori, sarà risarcita

Coop dovrà versare 350mila euro all’impresa edile esclusa
L’AQUILA. È arrivato in Cassazione uno dei tanti casi che ha visto, nel post sisma, contrapposti consorzi, cooperative, presidenti di aggregato, condomìni (in sostanza privati) a imprese alle quali erano stati affidati i lavori con verbali di assemblea, salvo poi ripensarci e cambiare ditta. Il caso in questione vede soccombente una cooperativa condannata in primo grado a pagare un risarcimento danni a una società (prima coinvolta e poi esclusa dall’appalto lavori) per oltre 600.000 euro che in Appello erano stati ridotti a 350.000 euro. Ora la Cassazione, dichiarando improcedibile il ricorso della cooperativa, di fatto conferma la sentenza di secondo grado. Il risarcimento viene riconosciuto perché «la ditta ha subito un danno a seguito dell’ingiustificata rottura delle trattative per la stipula di un contratto di appalto, avente a oggetto la demolizione e il rifacimento di palazzine condominiali danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009. Con verbale dell’assemblea condominiale», si legge nella sentenza, «che risale al 2012 la cooperativa convenuta aveva deliberato di affidare all’impresa, sia pure in via provvisoria, i lavori di rifacimento di palazzine; aveva comunicato tale decisione alla ditta e aveva indicato più volte, sia al Comune dell’Aquila sia al Genio civile, la predetta società come impresa esecutrice dei lavori, così ingenerando in quest’ultima la convinzione della successiva stipula del contratto di appalto. Il Tribunale rilevava che la cooperativa non aveva reso nota all’impresa in questione, tra l’altro, l’esistenza di una clausola inserita nel verbale con la quale l’assemblea condominiale aveva dichiarato di subordinare l’affidamento provvisorio dei lavori alla predetta impresa alla condizione che quest’ultima rinunciasse a qualsiasi pretesa risarcitoria in caso di mancata stipula del contratto». I giudici di secondo grado hanno stabilito che «la ditta non era a conoscenza della condizione apposta nella delibera; né la cooperativa le aveva reso noto la decisione di affidare l’appalto ad altra impresa, con delibera assembleare del 2013, assunta a distanza di un anno dalla precedente, previo raffronto delle diverse offerte ricevute. Tale condotta omissiva, contraria a correttezza e buona fede, aveva ingenerato un affidamento legittimo nell’impresa circa il perfezionamento del contratto, dopo trattative intrattenute per almeno nove mesi». La cooperativa aveva invece sostenuto che «si può parlare di trattative concludenti, idonee ad ingenerare affidamento legittimo, soltanto quando l’accordo è sostanzialmente raggiunto ma rimane da tradurlo nella forma scritta necessaria per la validità al contratto; ovvero quando le parti abbiano raggiunto un’intesa di massima sui punti essenziali dell’affare: nel caso di specie, invece, non fu né individuato l’oggetto dell’appalto né fu determinato il corrispettivo». Sempre dalla sentenza si evince che l’impresa danneggiata, secondo la cooperativa fece «offerte migliorative (proponendo di realizzare a proprie spese interventi non coperti dal contributo pubblico) per invogliare la cooperativa stessa alla stipulazione del contratto, formulando proposte di eseguire a proprie spese ulteriori opere non ammesse al contributo pubblico». Quella delle offerte migliorative potrebbe essere un capitolo a parte del post sisma e nelle cui pieghe, in qualche caso, si sono nascosti fatti che sfiorano l’illecito. In conclusione la Cooperativa ora deve pagare i danni per circa 350.000 euro.

