Niente risarcimento per i ritardi sui fondi della ricostruzione

14 Novembre 2020

Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza emessa dal Tar sul riconoscimento dei danni per la lentezza del Comune  

L’AQUILA . I ritardi nell’istruttoria e nella liquidazione dei fondi relativi alle pratiche della ricostruzione post-sisma 2009 se da un lato possono essere censurati fino alla nomina da parte del Tribunale amministrativo regionale (Tar) di un commissario ad acta, non possono far maturare anche danni derivanti da «pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali connessi al ritardato rientro nelle rispettive abitazioni, ovvero per la mancata riscossione di canoni locativi per tutto il ritardo imputabile» e cioè la mancanza della “famosa” rendita che fino al 2009 era una delle principali fonti di entrata per tante famiglie aquilane.
Lo ha stabilito, con una sentenza pubblicata ieri, il Consiglio di Stato che si è espresso sul ricorso del Comune dell’Aquila contro la decisione in primo grado del Tar che invece aveva riconosciuto il risarcimento se pure di poche migliaia di euro. «Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado», si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, «i ricorrenti avanzavano due distinte richieste: una volta all’accertamento dell’inadempimento del Comune dell’Aquila rispetto alla domanda da loro presentata per il rilascio del contributo finalizzato alla riparazione dello stabile condominiale di cui erano comproprietari; l’altra avente a oggetto il risarcimento del danno loro asseritamente arrecato per effetto dell’inerzia della predetta amministrazione in ordine all’istanza di contributo».
Sulla prima questione il Tar aveva nominato il commissario ad acta e il Consiglio di Stato su questo non ha avuto nulla da eccepire. Sul risarcimento invece i giudici di secondo grado hanno accolto le ragioni del Comune e in particolare il fatto «che il Tar, oltre a non tenere conto della gravosità e farraginosità del procedimento (qui si fa riferimento alle diverse competenze che dal 2009 in poi ci sono state per l’esame delle pratiche, dalla Filiera agli Uffici speciali ndr) non ha adeguatamente considerato che il Comune, dopo il sisma del 6 aprile 2009, si è trovato a gestire una situazione straordinaria caratterizzata dall’analisi di decine di migliaia di pratiche di contributo finalizzate alla riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati».
I giudici osservano quindi che «l’eccezionalità dell’evento sismico, anche in ragione della vastità dei soggetti coinvolti, e la conseguente necessità di definire un consistente numero di pratiche liquidatorie, integra, già a livello di fatto notorio, un fattore significativo di rallentamento dell’attività amministrativa: ciò anche in considerazione della complessità degli accertamenti da compiere al fine di verificare il quantum dell’indennizzo spettante ai richiedenti. Da questo punto di vista, quindi, può ragionevolmente configurarsi una situazione giustificativa del ritardo, atta a elidere la connessa pretesa risarcitoria dei soggetti interessati». Inoltre in relazione al presunto danno patrimoniale «la sentenza di primo grado è meritevole di riforma atteso che non è stata fornita alcuna prova del fatto che, qualora il contributo fosse stato tempestivamente liquidato e i lavori realizzati, sarebbe stata ripristinata la situazione locativa precedente, interrotta non dal Comune ma dall’evento sismico». Dunque niente danni aggiuntivi, i ricorrenti si dovranno accontentare del solo indennizzo milionario per la casa da ristrutturare.
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