Niente videochiamate per il boss della mafia

28 Dicembre 2022

Preturo, vietati i colloqui con il fratello recluso altrove: entrambi sono sottoposti al regime del 41 bis

L’AQUILA. Il boss mafioso Giuseppe Madonia (nato a Palermo nel 1954) rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere di Preturo per ora non potrà “colloquiare” in videochiamata con uno dei fratelli, anche lui recluso. Lo ha stabilito la Cassazione che ha accolto il ricorso del ministero della Giustizia riformando così una decisione del tribunale di Sorveglianza dell’Aquila. Secondo la Cassazione il tribunale avrebbe dovuto, prima di decidere, acquisire il parere (seppur non vincolante) della Direzione distrettuale antimafia. Per i giudici dell’Alta Corte, il tribunale aveva consentito «lo svolgimento dei colloqui audiovisivi tra Giuseppe Madonia e il fratello, benché quest’ultimo si trovasse detenuto, al medesimo regime, in un altro carcere. Questa Corte», si legge nella motivazione, «ha ripetutamente affermato che il detenuto sottoposto a regime differenziato può essere autorizzato ad avere colloqui anche visivi coi familiari – in situazioni di impossibilità o di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza – mediante forme di comunicazione controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal 41-bis. Tale giurisprudenza è tuttavia specificamente riferita ai colloqui coi familiari che si trovino in stato di libertà in modo che l’autorizzazione al colloquio audiovisivo si ponga come alternativa meramente tecnologica all’effettuazione degli ordinari colloqui in presenza. Ben diverso è, all'evidenza, il tema dei colloqui del detenuto, sottoposto al regime differenziato, con familiari parimenti reclusi, eventualmente assoggettati al medesimo regime. Quindi l'ammissione del detenuto in regime di 41-bis al colloquio telefonico, o audiovisivo, con un familiare analogamente ristretto non può essere disposta senza la previa acquisizione, da parte dell’istituto, del parere non vincolante della Dda competente, e senza la doverosa considerazione, in sede amministrativa ed eventualmente giudiziale, dei contenuti dello stesso parere. L’interessato potrà avanzare nuova rituale richiesta e attivare gli eventuali rimedi giurisdizionali del caso». Giuseppe Madonia è stato condannato perché ritenuto uno dei responsabili dell’omicidio del capitano dei carabinieri Emanuele Basile avvenuto nel 1980. (g.p.)
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