Parco commerciale a Centi Colella, il Tar dice no al progetto

16 Febbraio 2021

Respinto il ricorso della società che ha proposto l’intervento Confermata la bocciatura da parte del consiglio comunale

L’AQUILA. Il Tar ha respinto il ricorso della società Ventuno srl per l’annullamento della delibera di consiglio comunale del 29 giugno 2020 che in sostanza bocciava il progetto di una struttura commerciale in zona Centi Colella per realizzare la quale era stata chiesta al Comune una variazione della destinazione d’uso da attrezzature generali direzionali ad attrezzature generali commerciali.
La giunta aveva dato il via libera, ma aveva trasmesso la delibera al consiglio che poi l’aveva bocciata. Secondo la società che ha presentato ricorso, il passaggio consiliare della delibera non era necessario. «Punto centrale della questione posta all’attenzione di questo collegio», scrivono i giudici «è se la variazione della destinazione d’uso da attrezzature generali direzionali in attrezzature generali commerciali configuri o no una variazione del Piano regolatore generale (Prg) o semplicemente una destinazione d’uso all’interno della stessa categoria urbanistica necessitante, dunque, solo di un piano attuativo di competenza della giunta e non del consiglio». Per il Tar che ha respinto il ricorso «il lotto della società ricorrente è destinato ad attività direzionali, mentre la variante oggetto di richiesta è intesa ad assegnare al lotto la destinazione commerciale. Non si tratta quindi di approvare un piano attuativo meramente esecutivo della previsione di Piano regolatore, bensì di chiamare il pianificatore a modificare la propria scelta pianificatoria generale. Che tale operazione di nuova destinazione coinvolga scelte pianificatorie generali risulta palese dalla diversità delle modalità insediative e dalle ben diverse incidenze sulla viabilità e sulle urbanizzazioni secondarie tra la categoria funzionale attuale (direzionale) e quella ricercata (commerciale). La differenza tra le due destinazioni è evidente ed è atta a incidere direttamente sugli assetti dell’intera zona territoriale. In ogni caso, a prescindere dalla collocazione sistematica dell’operazione in esame, non può essere ignorata la norma secondo la quale la destinazione d'uso specifica di tali zone può essere variata solo con deliberazione del consiglio comunale e in presenza di comprovate esigenze di natura generale. La valutazione dell’interesse generale deve essere necessariamente rimessa alla competenza del consiglio, proprio perché la modifica di destinazione coinvolge questioni urbanistiche e non può essere ridotto a una variazione avente valenza solo edilizia».
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