«Pensioni più sostanziose» I carabinieri battono l’Inps

La Corte dei Conti riconosce una quota maggiorata a dieci militari in congedo Avranno fino a 300 euro al mese in più. Dalla Marsica sentenza pilota per l’Italia
TAGLIACOZZO. Ha il sapore di una vera e propria class action l’azione legale avviata da dieci carabinieri in pensione contro l’Inps per il riconoscimento di una quota maggiorata della loro pensione. L’udienza davanti alla Corte dei Conti tenuta nei giorni scorsi ha infatti portato all’accoglimento le istanze presentate dagli ex militari marsicani, principalmente di Tagliacozzo, assistiti dall’avvocato Alessandro Fanelli e iscritti all’Associazione nazionale carabinieri guidata dal presidente Filippo Di Mastropaolo. Tutti hanno vinto i rispettivi ricorsi ed è stato loro riconosciuto il beneficio dell’aumento della pensione con cifre che possono arrivare anche a 300 euro al mese.
Si tratta dell’articolo 54, di cui si parla da tempo e recentemente riformulato dalla sentenza numero 1 del 2021 delle Sezioni riunite della Corte dei conti. Ai carabinieri a riposo verranno restituiti anche gli arretrati. In sostanza, l’articolo in questione, del decreto del presidente della Repubblica 1092 del 1973, così come reinterpretato, prevede che la parte retributiva della pensione dei militari sia calcolata con un’aliquota del 2,445 per cento, mentre l’Inps ne ha applicata una inferiore. In sostanza l’ente ha fatto riferimento all’aliquota prevista per il personale civile. Con le dieci sentenze favorevoli ai carabinieri marsicani, la Corte dei Conti della sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, ha riconosciuto che la parte retributiva della loro pensione venga calcolata con il 2,445 per cento, come stabilito dalla sentenza delle Sezioni riunite. È stato quindi sancito il diritto dei ricorrenti a vedersi calcolata quell’aliquota di rendimento annua ai fini della liquidazione della parte retributiva di pensione, nonché tutti gli arretrati da corrispondere in base alla nuova liquidazione della pensione, compresi interessi e rivalutazione. Una questione non da poco anche perché potrebbe aprire la strada a ricorsi della stessa natura in tutta Italia. Può avvalersi di questa sentenza il personale militare provvisto, al 31 dicembre 1995, di un’anzianità utile ai fini previdenziali compresa tra i quindici anni ed i diciotto anni (meno un giorno). Tale criterio di calcolo va riferito al personale, inquadrato nel cosiddetto sistema pensionistico “misto”. Il rispettivo assegno di ausiliaria sarà determinato computando l’aliquota di rendimento del 2.44% per ogni anno di servizio utile maturato alla data del 31 dicembre 1995, da ripartire in due quote: la prima di anzianità maturata al 31 dicembre 1992 e la seconda per quella dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995.
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