Permesso in ritardo, Comune senza colpe

21 Agosto 2021

Il Consiglio di Stato: l’azienda avrà dall’ente solo 5.000 euro per l’autorizzazione slittata di due anni

L’AQUILA. Un’impresa aveva chiesto al Comune un risarcimento di circa 500mila euro perché l’ente aveva tardato due anni a rilasciarle un permesso a costruire. Il danno, secondo un ricorso al Tar che risale al 2014, sarebbe maturato in quanto i costi dei materiali sarebbero aumentati del 20% e l’impresa avrebbe perso molti soldi dal mancato affitto dei locali che avrebbe costruito. Il Tar aveva riconosciuto alla ditta soli 5.000 euro e due giorni fa il Consiglio di Stato ha confermato la decisione.
Questa la motivazione: «Nel 2004 la ricorrente ha acquistato un’area e ha poi ottenuto la voltura del titolo edilizio rilasciato dal Comune dell’Aquila ai precedenti proprietari. Ha presentato poi la richiesta di un nuovo permesso a costruire in variante, negato dal Comune per la non conformità delle opere alla normativa sopravvenuta. Il Tar nel 2006 ha accolto il ricorso dell’impresa contro il no del Comune che nel 2007 ha rilasciato il permesso a costruire in sanatoria e la ricorrente ha concluso i lavori nell’autunno 2009. La ricorrente ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo, quantificati in oltre 500mila euro. Il Tar ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento del danno cagionato dal ritardo nell’esecuzione dei lavori, condannando il Comune al pagamento della somma complessiva di poco più di 5.000 euro». I giudici di appello hanno confermato la sentenza di primo grado in quanto «la ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova dei danni sofferti in conseguenza del ritardo, allegando le circostanze di fatto idonee a evidenziare la prova delle voci di danno prospettate nella domanda di condanna del Comune. Tale onere non risulta affatto assolto dalla società appellante. Con riguardo al danno quantificato in 93mila euro corrispondente al differenziale di costi sopportati dovuto a un rincaro del 20% dei costi di costruzione delle materie prime nell’anno di ripresa dei lavori (2007) rispetto all’anno in cui i lavori furono illegittimamente sospesi (2004) la società non ha allegato né prodotto in giudizio il computo metrico estimativo dei lavori da cui desumere l’effettiva variazione dei costi riferiti a ciascuna lavorazione. Né è risarcibile il costo per lo smontaggio del ponteggio e della gru o per l’eventuale concessione in locazione a terzi, non indicati nominativamente né individuati con il conforto di un contratto di locazione. Inoltre non è risarcibile la voce di danno relativa alla perdita della possibilità di intraprendere e portare a termine un investimento immobiliare adeguato alla liquidità che la società avrebbe potuto ottenere in anticipo se i lavori non fossero stati illegittimamente sospesi. La perdita di un’occasione di guadagno, quale danno emergente, deve fondarsi su circostanze di fatto concrete che possano essere equamente apprezzate dal giudice. Nel caso in esame la società appellante non ha allegato e comprovato alcuna circostanza di fatto oggettiva (ad esempio: trattativa in corso con potenziali acquirenti, o soggetti comunque interessati all’utilizzazione produttiva del manufatto), né ha allegato elementi di fatto sulla ragionevole probabilità di realizzare l’incremento patrimoniale secondo un criterio di normalità».(g.p.)
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