Porta Barete, è scontro legale: il Tar mette a rischio il progetto

I giudici accolgono il ricorso dei proprietari di un’area espropriata per diventare verde pubblico: annullato il «no» al permesso di ricostruire una palazzina, il Comune dovrà riesaminare la richiesta
L’AQUILA. Una sentenza del Tar pubblicata ieri potrebbe rimettere in discussione il progetto Porta Barete che, in soldoni, si dovrebbe concretizzare con la riscoperta della storica “antiporta” Barete e con una nuova viabilità nella zona di via Roma, via Vicentini e Arco di Santa Croce, proprio davanti al palazzo di Giustizia dell’Aquila.
I giudici amministrativi hanno infatti ordinato al Comune dell’Aquila di riesaminare la pratica edilizia che prevede la ricostruzione (se pur con una minore volumetria) del palazzo di via Roma 207 che (già demolito) si trovava fino al terremoto del 2009 proprio davanti alla chiesa di Santa Croce. Il Comune nell’ottobre 2021 aveva negato il permesso di costruire dichiarando «non doversi procedere in quanto il procedimento avviato ad istanza privata risulta già definito con un provvedimento di diniego adottato nel febbraio 2020 e non impugnato». Quel diniego si basava sul fatto che l’area dove sorgeva il palazzo 207 era stata vincolata dal ministero dei Beni culturali (vincolo apposto dopo una lunga battaglia legale), destinata a verde pubblico attrezzato e interessata dall’apposizione di un vincolo che era anche “preordinato all’esproprio”.
La legge, però, secondo chi ha fatto ricorso e ora anche secondo il Tar, prevede che passati tre anni senza che siano iniziati i lavori (in questo caso non c’è ancora un progetto definitivo) il vincolo preordinato all’esproprio decade. Peraltro – secondo i ricorrenti: il vincolo sull’area dove dovrebbe essere ricostruito l’immobile non ci sarebbe mai stato. «La dichiarazione di non doversi procedere sull’istanza presentata dai ricorrenti in data 27 settembre 2021 per ottenere il rilascio del permesso di costruire», scrive il Tar, «è stata adottata sull’erroneo presupposto che detta istanza fosse simile a quella presentata in data 11 gennaio 2019 definita con il provvedimento di diniego del permesso di costruire. La nuova richiesta di permesso di costruire si fonda invece sulla asserita sopravvenuta decadenza del vincolo preordinato all’esproprio. Infatti alla data di presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di costruire che fu negato col provvedimento del 3 febbraio 2020 non era ancora decorso il triennio previsto dalla norma che dispone che la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere oggetto di accordi di programma cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni».
In conclusione il Tar accoglie il ricorso e conclude: «L’effetto conformativo della presente sentenza di annullamento consiste nell’ordinare al Comune dell’Aquila di riesaminare l’istanza presentata dai ricorrenti alla luce della mutata situazione urbanistica e di provvedere sulla stessa con un provvedimento espresso e motivato».
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