Post-sisma, battaglia legale per il contributo negato

Il Comune aveva revocato lo stanziamento per la ricostruzione di un’abitazione Casa disabitata prima del terremoto: il Tar non decide, tocca al giudice ordinario
L’AQUILA. Gli è stato revocato dal Comune il contributo per la ricostruzione della sua casa perché non è riuscito a dimostrare che in quella abitazione aveva la residenza il 6 aprile del 2009. Il cittadino si è rivolto al Tar, che si è dichiarato incompetente a decidere e ora la palla passa al giudice ordinario e quindi sarà necessaria una causa civile.
LA STORIA. La storia è abbastanza curiosa. Nel ricorso il cittadino ha sostenuto che la “revoca del contributo già concesso da parte del Comune è sbagliata in quanto, in un momento precedente il terremoto, con nota del 31 marzo 2009, era stata respinta la richiesta, avanzata dal ricorrente all’Ufficio Anagrafe, di trasferimento di residenza presso l’immobile per cui il contributo era stato concesso e questo solo perché il nome non era presente sui campanelli esterni e nessuno nel palazzo conosceva il ricorrente”. In sostanza, una settimana prima del sisma , nello stesso giorno in cui all’Aquila si riunì la commissione Grandi rischi, il Comune aveva bocciato il cambio di residenza perché a un controllo da parte dei vigili urbani risultò che in quella casa apparentemente non abitava nessuno e ciò dimostrato dal fatto che non c’era il nome del cittadino sul campanello e che nel palazzo nessuno conosceva il neo-inquilino che invece, secondo quanto risultava al Comune, stava ancora con i genitori ma in altro edificio. Questo delle residenze è uno dei tanti buchi neri della ricostruzione. C’è chi ha ottenuto contributi e persino soldi per la casa equivalente grazie al fatto che non aveva mai cambiato residenza all’Anagrafe anche se in realtà abitava in tutt’altro posto. Piccole furbizie – ma ce ne sarebbe un elenco molto lungo – di cui si parla poco. Nel caso finito davanti al Tar è però difficile pensare che il cittadino, settimane prima del 6 aprile 2009, sapesse con certezza che ci sarebbe stato un terremoto devastante e quindi si sarebbe affrettato “furbescamente” a cambiare casa per ottenere un futuribile contributo. A decidere ora sarà il giudice civile.
LE MOTIVAZIONI. Il Tar si è dichiarato incompetente sulla questione perché, si legge nella sentenza “come ha di recente ricordato la Cassazione civile le controversie promosse per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concernenti una posizione di diritto soggettivo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. E questo tutte le volte in cui l’amministrazione pubblica abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte dello stesso beneficiario, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione. La competenza del giudice amministrativo è relativa alla cosiddetta “posizione di interesse legittimo e cioè quando la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall’esercizio di poteri di autotutela dell’amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l’interesse pubblico”.

