Procura minorenni, ok dal Tar a Mancini

14 Ottobre 2021

Respinto il ricorso amministrativo di un altro magistrato per la carica di nuovo responsabile dell’ufficio

L’AQUILA. Nessuna illegittimità nel decreto col quale il 21 dicembre scorso, dopo il recepimento della delibera del Csm del 3 dicembre, David Mancini è stato nominato procuratore del tribunale per i minorenni. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dal giudice Filomena Albano.
IL RICORSO
La ricorrente aveva sottolineato come il Plenum del Csm, nell’esaminare la pratica a circa 10 mesi dalla proposta, aveva rilevato nel verbale che «in prima commissione sono state acquisite alcune interlocuzioni del dottor Mancini con il dottor Palamara, interlocuzioni che, se non sono sufficienti a formulare un giudizio di inidoneità, rappresentano comunque un elemento valoriale nel giudizio complessivo del candidato e non aiutano a condividere la proposta in suo favore», tanto che – è lo stesso Tar a ricostruirlo in sentenza sulla base del ricorso proposto – il consigliere Di Matteo aveva rappresentato l’opportunità di riportare la pratica in commissione per rivalutare «il profilo dell’indipendenza e garanzia di imparzialità del dottor Mancini». Nonostante questo, il Csm approvò la nomina, e fu proposto il ricorso amministrativo adesso deciso con sentenza. Il Tar, premettendo che nella delibera impugnata «il Csm ha tratteggiato il profilo professionale del magistrato nominato ripercorrendo, come previsto dal Testo unico sulla dirigenza, da un lato il merito, ovvero la complessiva esperienza professionale dello stesso, dall’altro le attitudini, alla luce degli indicatori generali e specifici indicati dalla normativa citata, evidenziando gli aspetti ritenuti più rilevanti nella comparazione per la copertura del posto», ha ritenuto che «quanto alla omessa valutazione delle interlocuzioni via chat tra il controinteressato e Palamara, che inficerebbero i prerequisiti dell’indipendenza e dell’autonomia del nominato, si rileva che nel ricorso non sono stati in alcun modo indicati i passi delle conversazioni in questione, di talché la censura si palesa del tutto generica, non essendo stata dedotta, né dimostrata, la carenza di indipendenza del controinteressato». Per il Tar il Csm «ha dato conto delle ragioni per cui il controinteressato è stato ritenuto più idoneo, per attitudini e merito, all’incarico, sulla base di una motivazione che non presenta elementi di irragionevolezza o illogicità».