Respinto all’esame, «la scuola ha ragione»

Bocciato il ricorso presentato dai genitori: carenza di preparazione di base e numerose note disciplinari dagli insegnanti
SULMONA. Era stato sospeso a scuola per ben 16 giorni, poi ridotti a quindici, con obbligo di frequenza.
Una punizione che aveva avuto conseguenze: l’alunno era stato respinto e non era stato ammesso agli esami di terza media in un istituto di Sulmona.
I genitori avevano fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale contestando «disparità di trattamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, eccesso e abuso di potere, travisamento dei fatti e arbitrarietà».
Il Tar, però, ha bocciato il ricorso dei genitori.
Il consiglio della classe aveva sospeso il minore dalle lezioni per un addebito disciplinare che gli era stato contestato, del quale però non sarebbe l’unico responsabile fra gli alunni della scuola. La sospensione era stata adottata anche in considerazione del comportamento tenuto in precedenza dal ragazzo che aveva collezionato numerose note disciplinari dagli insegnanti.
Secondo i genitori, la pesante sanzione disciplinare della sospensione non sarebbe mai stata loro comunicata. Il ragazzo era stato bocciato alla luce di un giudizio che parlava di «carenza di preparazione di base, difficoltà di ordine metodologico, scarso impegno nello studio, carente motivazione scolastica, conoscenze lacunose o imprecise».
Una valutazione molto scarsa che però i genitori contestavano perché frutto di numerose insufficienze che avrebbero determinato la non ammissione dello studente all’esame insieme alla rilevanza dei tanti provvedimenti disciplinari. Secondo del tribunale, presidente Umberto Realfonzo ed estensore Maria Colagrande, le insufficienze riportate dall’alunno, presenti nello scrutinio finale, giustificano il giudizio di non ammissione all’esame di Stato.
Infatti, sempre secondo il Tribunale amministrativo regionale, il provvedimento di ammissione presuppone che l’alunno abbia conseguito la valutazione di almeno di sei decimi in ogni materia. In sostanza, basta una sola insufficienza per bloccare l’accesso all’esame di Stato. Per tale motivo, secondo la sentenza, «il giudizio del consiglio di classe non poteva avere contenuto diverso a fronte delle numerose insufficienze riportate dall’alunno».
Per quanto riguarda invece la mancata comunicazione ai genitori della sospensione disciplinare, secondo il tribunale amministrativo dell’Aquila «non costituisce causa di illegittimità».
L’eventuale omissione della notificazione ai genitori è infatti «rilevante soltanto in caso si voglia impugnare il provvedimento, ma non per una eventuale promozione o bocciatura del ragazzo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

