Restauri eseguiti in ritardo, sì alla penale

Celano, rigettato in Appello il ricorso contro la confraternita della chiesa di San Michele Arcangelo
CELANO. La Corte d’appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dalla Tecno Restauri contro l’arciconfraternita “Sacro Monte di pietà” della chiesa di San Michele Arcangelo di Celano per la vicenda legata al restauro della volta settecentesca, degli stucchi e delle pitture dell’edificio sacro. Vicenda durata dieci anni per la quale si era già pronunciato in primo grado il Tribunale di Avezzano. Secondo il contratto stipulato tra le parti nel luglio 2012, l’arciconfraternita affidò alla ditta la realizzazione del restauro pittorico e decorativo della chiesa danneggiata dagli eventi sismici del 2009 per 50mila euro più Iva. I lavori dovevano iniziare il 16 luglio 2012 e terminare entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il termine fu poi prorogato al 10 marzo 2013 (con la sottoscrizione di un nuovo contratto) data entro la quale i lavori non furono ancora completati. Così venne notificato alla ditta Tecno Restauri l’inadempimento contrattuale per inosservanza del termine di riconsegna dei lavori con l’applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo a decorrere dall’11 marzo 2013.
Il primo contratto, prevedeva una penale di 50 euro al giorno, il secondo di 200 per ogni giorno di ritardo. I lavori, si legge nella sentenza, terminarono con 94 giorni di ritardo. Sostenendo di non essere responsabile dei ritardi l’impresa Tecno Restauri presentò appello contro la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva «parzialmente accolto l’opposizione proposta dalla arciconfraternita contro il decreto ingiuntivo per il saldo dei lavori di restauro notificati dalla ditta Terno Restauri, revocando il decreto ingiuntivo e confermando la condanna al pagamento del non contestato importo di 1.880 euro con rigetto di ogni altra domanda proposta dalla ditta».
I giudici della Corte d’appello hanno rigettato il ricorso per due motivi: «Perché non possono che ritenersi indimostrate le cause impeditive al tempestivo adempimento indicate dall’attuale appellante» e perché «l’entità della penale giornaliera in sé corrisponde grossomodo a circa l’11,50 % del compenso giornaliero pattuito per l’esecuzione delle lavorazioni nei tempi prestabiliti (pari a 33 giorni) sicché non pare eccessiva. (f.d.m.)
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