Rocca di Cambio Comune sconfitto al Consiglio di Stato

I giudici: alcuni amministratori avrebbero dovuto astenersi in occasione della delibera sui canoni dei locali a Campo Felice
ROCCA DI CAMBIO. Il Consiglio di Stato ha confermato una sentenza del Tar dell’Aquila che nel 2011 aveva annullato una delibera del consiglio comunale di Rocca di Cambio, datata 3 giugno 2010, con la quale veniva stabilito il canone a metro quadro per locali commerciali e di servizio costruiti dalla società che gestisce gli impianti di Campo Felice su terreno di uso civico.
La delibera del 2010 fu contestata da un gruppo di consiglieri comunali “anche quali utenti di usi civici del Comune di Rocca di Cambio” sia perché “il canone individuato non risponderebbe all’effettivo valore dei beni e non corrisponderebbe ad alcuna stima effettiva” e sia perché la “delibera consiliare è stata approvata da soggetti che non avrebbero dovuto prendere parte alla decisione perché interessati alla questione e dunque obbligati ad astenersi”.
Il Tar, nel 2011, accolse solo “il motivo di ricorso relativo alla incompatibilità di alcuni consiglieri rinviando la questione del canone “a una nuova determinazione dell’amministrazione comunale da effettuarsi in assenza dei profili di incompatibilità”.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato su ricorso – contro la decisione del Tar – del Comune di Rocca di Cambio il quale ha sostenuto, fra l’altro, che “in relazione sul dovere di astensione degli amministratori comunali il giudice di primo grado ha reso una interpretazione estensiva della disposizione che prevederebbe l’obbligo di astensione solo per interessi propri o di parenti e di affini entro il quarto grado”.
Inoltre, non sarebbe stata effettuata “alcuna specifica valutazione dell’effettiva sussistenza di un interesse personale immediato e diretto rispetto alla delibera impugnata”.
Secondo i giudici il ricorso va respinto in quanto “ai sensi del testo unico enti locali il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, dev’essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Al sindaco e al presidente della provincia, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali e provinciali, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni e Province. L’obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto dettato al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, sorge per il solo fatto che l’amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interesse, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la pubblica amministrazione. Il conflitto d’interessi, nei suoi termini essenziali valevoli per ciascun ramo del diritto, si individua nel contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo istituzionale e un altro di tipo personale. Non rileva, quindi, che il consiglio abbia proceduto in modo imparziale ovvero senza condizionamenti, essendo l’obbligo di astensione per incompatibilità espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza al quale ogni pubblica amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione. Tale interpretazione dell’obbligo di astensione come principio di carattere generale comporta l’infondatezza dei motivi d’appello, in quanto sia il sindaco che alcuni consiglieri non avrebbero dovuto partecipare neppure alla discussione sulla delibera”.
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