Scoppia il caso polizia municipale Il Tar: «Il dirigente è illegittimo»

13 Aprile 2023

Il tribunale annulla il provvedimento con cui il sindaco ha nominato De Nardis responsabile ad interim Non valido nemmeno l’incarico al maggiore Andreozzi come capo dell’ufficio di supporto operativo

L’AQUILA. È destinata a far discutere la sentenza con la quale il Tar dell’Abruzzo ha annullato il provvedimento con cui il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha conferito l’incarico di dirigente ad interim del settore di polizia municipale al dirigente dell’avvocatura comunale, Domenico de Nardis. Non solo: il tribunale ha annullato anche la nomina di Luca Andreozzi, promotore del ricorso, a responsabile dell’ufficio supporto operativo.
NOMINA ILLEGITTIMA
Per i giudici il ricorso presentato da Andreozzi è dunque fondato. Il ricorrente si era rivolto al Tar per impugnare la nomina di De Nardis (non costituito in giudizio) a capo della polizia municipale in quanto già titolare, nel triennio precedente, di almeno tre incarichi nel Comune dell’Aquila. Secondo il tribunale, «il comando della polizia municipale può essere assunto solo da personale appartenente ai ruoli del corpo», sottolineando come esiste una deroga per il personale della polizia municipale di assumere l’incarico di dirigenti di altri settori del Comune, ma «di certo non consente ai dirigenti comunali di assumere il ruolo di comandante della polizia municipale».
le ripercussioni
Illegittimità che - secondo lo stesso tribunale - ha portato anche all’annullamento della determinazione del 9 agosto 2022 con la quale De Nardis ha nominato Andreozzi responsabile dell’ufficio che si occupa - tra le altre - del rilascio di autorizzazioni all’esercizio di passi carrabili e impianti pubblicitari, «apertamente incompatibili», si legge nel dispositivo, «con le funzioni assegnate allo stesso ufficio proprio in materia di controllo sul territorio e accertamenti, anche sanzionatori, in tema di passi carrabili ed impianti pubblicitari». Per i giudici, presieduti dal magistrato Germana Panzironi, la nomina di Andreozzi «è senz’altro viziata in via derivata perché adottata dal dirigente ad interim del settore di polizia municipale benché non appartenente al corpo (o servizio) della polizia municipale», in violazione dell’articolo 5 della legge regionale del 2013, secondo la quale «il ruolo di Comandante può essere attribuito solo a personale inquadrato nei ruoli della polizia locale. La funzione di comandante», spiega ancora la sentenza, «è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all'interno dell’ente di appartenenza».
competenze incompatibili
La nomina del maggiore Andreozzi, dipendente comunale e addetto al settore di polizia municipale, risulta inoltre «annullabile per vizi propri perché attrae alle funzioni del settore polizia municipale, in particolare dell’ufficio al quale il ricorrente appartiene, competenze di gestione in materia di rilascio di autorizzazioni all’esercizio di passi carrabili e impianti pubblicitari, che sono apertamente incompatibili con le funzioni assegnate allo stesso ufficio proprio in materia di “controllo sul territorio e accertamenti, anche sanzionatori, in tema di passi carrabili ed impianti pubblicitari”».
la riorganizzazione
La riorganizzazione del settore di polizia municipale dell’Aquila risale all’agosto del 2022. La novità principale era rappresentata proprio dalla nascita del nuovo ufficio dedicato al “supporto operativo”, che ingloba incarichi prima suddivisi tra altri uffici del settore di polizia municipale. Il Tar ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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