«Stangata sui bolli auto post-terremoto»

Caso segnalato dall’avvocato D’Amico: decreti ingiuntivi in arrivo per i mancati pagamenti del 2009
AVEZZANO. Stangata per il bollo auto del 2009: sono decine le proteste di automobilisti marsicani che in questi giorni, soprattutto durante le feste pasquali, stanno ricevendo un decreto ingiuntivo da parte della società di riscossione per la Regione Abruzzo con oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica prevista per l’anno 2009. In quel periodo c’era stata la sospensione del pagamento dei bolli auto a causa del terremoto del 6 aprile 2009.
«Da quel provvedimento di sospensione», spiega l’avvocato Augusto D’Amico, «molti cittadini della provincia dell’Aquila reclamano di non aver mai ricevuto comunicazioni scritte che ripartivano i pagamenti della tassa automobilistica. L’unica comunicazione ricevuta dai contribuenti è solamente l’ingiunzione di pagamento notificata dall’agente di riscossione».
Secondo il legale marsicano «è opportuno inviare un’istanza di accesso agli atti amministrativi all’Ufficio tributi o bolli auto della Regione Abruzzo per chiedere la prova dell’avvenuta notifica del sollecito di pagamento a decorrere dall’anno 2010 fino al 31 dicembre 2018».
Si tratta della notifica che attesta l’avvenuta consegna del plico entro quel periodo di tempo.
«Come capita spesso», sottolinea l’avvocato D’Amico, al quale si sono rivolti diversi automobilisti, «la Regione potrebbe non rispondere, costringendo i contribuendo a due opzioni: pagare oppure impugnare il provvedimento alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento. Facendo l’accesso gli atti, l’automobilista esercita un diritto riconosciuto a livello costituzionale e in caso di risposta da parte della regione potrà decidere il passaggio successivo. Infatti», spiega ancora il legale, «se non risulta la prova della di notifica, considerando che per il pagamento del bollo la prescrizione è triennale, per legge, la tassa per l’anno 2009 non va pagata». Quindi la sola ingiunzione di pagamento arrivata adesso, a distanza di 13 anni, non sarebbe valida senza la precedente notifica, che doveva necessariamente arrivare. (p.g.)
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