Sulla ricostruzione delle frazioni il Tar boccia le scelte del Comune

Dai giudici amministrativi un vero e proprio schiaffo all’azione dell’ente locale sulla delibera 21 Stop agli aumenti di cubatura. «L’innovazione normativa stravolge l’assetto storico urbanistico»
L’AQUILA. All’Aquila scontri ideologici, polemiche politiche, pareri e norme contrastanti, speculazioni, arricchimenti coi soldi pubblici, furbi e furbetti sono stati la normalità sin dal giorno dopo il terremoto del 6 aprile 2009. Ma la sentenza del Tar pubblicata venerdì scorso – che boccia la delibera di consiglio comunale numero 21 dell’11 aprile 2019 sulle “Nuove norme tecniche di attuazione in variante al piano regolatore generale” con riferimento ai centri storici del Comune dell’Aquila – forse raggiunge l’apice del conflitto fra istituzioni dello Stato e in particolare fra Comune e Soprintendenza (quella per il cratere sismico guidata da Alessandra Vittorini).
SCHIAFFO AL COMUNE
I giudici del Tar, bocciando la delibera 21 (e anche la successiva, che la ritirava in autotutela) dà un vero e proprio schiaffo all'azione amministrativa dell’ente locale, uno schiaffo che “contiene” lezioni di diritto costituzionale, di urbanistica, di buona politica e persino di buonsenso. Per chiarire la posta in gioco va fatta una forzata semplificazione. Con la delibera oggetto del ricorso da parte della Soprintendenza, il Comune modificava la delibera 109 del 2016 (giunta Cialente) e consentiva di fatto una maggiore elasticità nelle demolizioni e negli aumenti di cubatura. Secondo la Soprintendenza tale “innovazione normativa stravolge l’assetto storico urbanistico soprattutto delle frazioni”.
LA COSTITUZIONE
Il Tar, come prima cosa, ricorda al Comune che l’articolo 9 della Carta Costituzionale stabilisce che “la tutela del paesaggio è un valore prevalente” per cui “la salvaguardia dei centri storici, facendo capo a un valore costituzionalmente protetto come il paesaggio, necessita di una tutela a livello nazionale che non può che avere carattere unitario. L’ordinamento affida tale tutela in primo luogo ai competenti organi dello Stato”.
PROCEDIMENTO
“Se la delibera del 2019 aveva l’obiettivo di modificare quella del 2016”, sostiene il Tar, “bisognava innanzitutto fare lo stesso percorso burocratico della precedente, cosa che invece non è accaduta e quindi il provvedimento appare in primo luogo illegittimo perché approvato senza seguire il procedimento previsto – ad esempio – per la formazione del Prg e, in particolare, senza richiedere un nuovo parere alla competente Soprintendenza”.
INTERESSI PERSONALISTICI
Il Tar, a proposito dell’iter non rispettato, lancia un affondo: “La funzione del parere della Soprintendenza è diretta a evitare che interessi personalistici finiscano per influenzare i processi decisionali modificando le esigenze di conservazione in danno della generalità dei cittadini”.
L’AUTOTUTELA
I giudici amministrativi hanno bocciato anche la delibera dell’ottobre 2019 che aveva revocato in autotutela (dopo la pronuncia del Tar che ne aveva sospeso l’efficacia) sia la delibera dell’aprile 2019 e sia quella del 2016. Nella sentenza, pubblicata tre giorni fa, si afferma che “con il secondo provvedimento (l’autotutela, ndr), l’amministrazione ha finito per ritardare la conclusione della precedente vicenda giurisdizionale senza che ciò possa essere addebitato a chi (la Soprintendenza, ndr) ha inteso tutelare l’interesse pubblico generale nell’adempimento di obblighi d’ufficio normativamente imposti”.
MODELLO L’AQUILA
I giudici, e forse è la prima volta, parlano anche del “modello L’Aquila” che viene definito come una via di mezzo fra modello Friuli e modello Irpinia. “È evidente”, scrive il Tar, “come tra il cosiddetto modello Friuli di ricostruzione (sicuramente l’unico realmente riuscito, impostato sul principio integrale “com’era dov’era”, con tutte le pietre antiche recuperate e riutilizzate) e la generalizzata e indiscriminata riedificazione dopo il sisma verificatosi nel Mezzogiorno, all’Aquila si è arrivati a un assetto di ricostruzione diretta da un lato a preservare – quando necessario – il patrimonio abitativo per le future generazioni e a restituire al paesaggio la bellezza delle forme originarie alterate dalle ingiurie del terremoto e, al contempo, adeguare le strutture edilizie sotto il profilo sismico, igienico e funzionale”. Tenendo quindi conto del modello L’Aquila, la revoca della delibera 109/2016 (giunta Cialente) “anziché favorire i processi della ricostruzione potrebbe portare a una generalizzata ridiscussione di tutte le procedure con un inevitabile rallentamento conseguente alla necessità di aumentare la volumetria dell’esistente e con un indebito ulteriore finanziamento pubblico”.
LE FRAZIONI
Dopo una disamina e un confronto fra le norme esistenti il Tar sottolinea come “la delibera dell’aprile 2019 estendeva indiscriminatamente il premio di cubatura una tantum a tutte le zone A, mentre nella variante del 2016 il premio di cubatura era stato limitato solo a zone residenziali di completamento delle frazioni. Le modifiche apportate nel 2019 finivano inevitabilmente per travolgere l’impianto precedente in relazione alla concreta realtà territoriale in cui le modifiche in questione andrebbero a impattare. Come è noto, le 49 frazioni del Comune dell’Aquila concernono realtà molto differenti. Sotto il profilo urbanistico alcune di esse sono semplicemente delle case sparse periferiche e prive di reali caratterizzazioni tipologiche. Molte, però, sono l’evoluzione degli antichi e autonomi nuclei storici. Alcune frazioni sono soggette, da tempo, alla specifica tutela (Assergi, Camarda, Paganica, Pagliare di Sassa, Collebrincioni, San Vittorino, Poggio di Roio). Altre, seppure non vincolate, costituiscono un patrimonio, culturale e collettivo di grande valore nazionale (si pensi a Poggio Santa Maria, Bagno, Monticchio, Collefracido, Civita di Bagno, Casaline, Brecciasecca, Menzano) e per questo possono essere genericamente ricondotte alle architetture rurali aventi interesse storico o etnografico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale. Indipendentemente dalla loro grandezza, dalla loro strutturazione morfologica e dalle aggiunte fatte dalle generazioni succedutesi nel corso dei secoli, molte frazioni – incastonate in panorami di grande bellezza – costituiscono delle realtà uniche e irripetibili che potrebbero assumere un rilievo anche sotto il profilo economico. Come le tristi esperienze della ricostruzione nel Mezzogiorno hanno insegnato, le spinte speculative alla radicale trasformazione dei centri storici tradizionali in edilizia moderna, hanno finito per produrre immobili il cui valore di mercato, a causa della carenza di attività economica e di domanda di vani, non arriva nemmeno a un terzo del costo che l’erario aveva a suo tempo speso per la loro ricostruzione”.
LEZIONE DI BELLEZZA
“I centri urbani antichi”, dice il Tar, “sono un patrimonio culturale collettivo la cui ricostruzione dovrebbe restituire al paesaggio la bellezza delle forme originarie alterate dalle ingiurie del terremoto, portando al tempo stesso nella modernità strutture edilizie che necessitano di adeguamenti della sicurezza statica e di salubrità degli spazi al fine di preservare un prezioso irripetibile patrimonio abitativo per le future generazioni. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico, in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale. Va quindi esclusa ogni possibilità di demolizione e ricostruzione (cioè la cosiddetta ristrutturazione pesante).
PRG DEL 1979
Il Comune si sarebbe difeso affermando che “la variante urbanistica approvata non avrebbe determinato l’introduzione di alcuna innovazione in quanto non avrebbe modificato le possibilità di intervento che, da circa 40 anni, sarebbero state previste dal Prg”. Ma i giudici bacchettano ancora il Comune: “Con un’improvvisa inversione a “U” rispetto alla delibera del 2016 si tende a riportare la disciplina edilizia alle norme tecniche di attuazione del Prg del 1979 come se da allora non fossero trascorsi oltre 40 anni, non si fosse verificato un devastante terremoto, non vi fosse stata una notevole modifica del perimetro reale e del tessuto urbanistico ed edilizio della città, non fossero ancora in istruttoria un numero consistente di richieste”. Insomma, per il Tar, gli amministratori non conoscono bene nemmeno il territorio stanno governando. A questo punto, se l’interpretazione della sentenza è giusta, nelle frazioni si andrà avanti con le norme contenute nella delibera del 2016.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

