Svincolo sulla statale 80 Il Tar blocca il progetto

Respinto il ricorso dell’Anas che voleva realizzare l’opera a ridosso di Amiternum Ritenuti illegittimi i lavori essendo superata la fase emergenziale post-sisma
L’AQUILA. Stop del Tar al progetto per la realizzazione di uno svincolo sulla statale 80 nei pressi del Cermone, svincolo che sarebbe passato a ridosso dell’area archeologica di Amiternum (al teatro in particolare). I giudici amministrativi hanno infatti respinto il ricorso dell’Anas – che avrebbe dovuto realizzare la strada – contro il no della Soprintendenza al progetto. L’idea di realizzare lo svincolo nasce nel 2012 quando il territorio aquilano era ancora in stato di emergenza post-sisma. L’opera di interesse statale fu ricompresa nel “Programma urgente di interventi” per la risoluzione delle criticità connesse con la viabilità dell’Aquila a seguito del sisma del 2009.
Nella sentenza si ricorda che «in data 2 agosto 2012, nel corso della conferenza dei servizi, era stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza sicché la Regione rilasciava l’autorizzazione paesaggistica; il 29 novembre 2017 l’Anas indiceva la procedura di gara per l’appalto dei lavori per un importo di circa 5,4 milioni di euro».
Il cantiere dal 2012 al 2017 quindi non è partito tanto che l’Anas nel 2018 ha dovuto chiedere alla Soprintendenza la conferma dell’autorizzazione paesaggistica che normalmente ha durata di 5 anni e quindi andava rinnovata. Ma l’11 marzo del 2019 la Soprintendenza ha espresso parere negativo (va ricordato che nel frattempo c’erano state dure prese di posizione contro il progetto di Italia nostra e Archeoclub).
L’Anas ha quindi chiesto al Tar di annullare il parere negativo del 2019 e di fatto, confermare quello positivo del 2012. Ma i giudici hanno negato l’annullamento e quindi lo svincolo non si farà più (salvo ribaltamenti della decisione del Tar da parte del Consiglio di Stato se ci sarà ulteriore ricorso da parte di Anas).
Per i giudici «l’autorizzazione paesaggistica ha la durata di cinque anni, in fase di conferma dell’autorizzazione scaduta la Soprintendenza esercita un rinnovato esercizio del potere di valutazione della compatibilità paesaggistica che deve tenere conto delle modifiche fattuali intervenute. Nella specie, secondo l’Anas la situazione era rimasta immutata, posto che non era intervenuta alcuna modifica fattuale (il progetto era il medesimo e l’area di realizzazione non era mutata) e giuridica».
Invece, contrariamente a quanto presupposto dall’Anas, scrivono i giudici, «la situazione, alla data della nuova istanza del 2019 non era affatto identica a quella del 2012». Il Tar in sostanza afferma che nel 2012 la Soprintendenza non poteva negare il parere favorevole in quanto si era in presenza di una situazione emergenziale regolata da ordinanze e nel caso specifico l’ordinanza 3753/2009.
Tale situazione emergenziale è cessata il 31 agosto 2012 e non era quindi più configurabile al momento dell’avvio da parte di Anas, nel 2018, del nuovo procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dello svincolo stradale. Ne consegue che la Soprintendenza nel 2019, non essendo più efficace l’ordinanza 3805/2009 – che giustificava la realizzazione dell’opera in deroga anche alle norme a tutela dell’ambiente e del paesaggio – «ha legittimamente negato il proprio parere favorevole, sulla base dell’incompatibilità dell’intervento con le destinazioni d’uso previste dalle norme tecniche coordinate del piano regionale paesistico».
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