Tar: «Il Comune non può fare espropri forzati»

1 Giugno 2022

L’AQUILA. Anche il Tar Abruzzo “boccia” la delibera di consiglio comunale del 2015 sulle cosiddette aree bianche. La bocciatura riguarda soprattutto il passaggio nel quale si obbliga il proprietario...

L’AQUILA. Anche il Tar Abruzzo “boccia” la delibera di consiglio comunale del 2015 sulle cosiddette aree bianche. La bocciatura riguarda soprattutto il passaggio nel quale si obbliga il proprietario : che decide di edificare nell’ex “area bianca” – a cedere il 65% della superficie al Comune. Una sorta di esproprio forzato. Sulla questione si era già espresso il Consiglio di Stato dopo il ricorso di una cittadina al presidente della Repubblica.
AREE BIANCHE
Ma cosa sono le aree bianche? Si tratta di zone del territorio comunale vincolate dal Piano regolatore generale di oltre 40 anni fa, ma che dopo un certo tempo avevano perso tale vincolo. Molti proprietari, ante 2015, si erano rivolti al Tar per “certificare” ufficialmente che tale vincolo non esisteva più e che quindi i terreni dovevano tornare nella disponibilità privata e dunque (se pur dentro dei limiti) diventare edificabili. I giudici del Tar fino al 2015 avevano sfornato una serie di decisioni (con nomina di commissari) in cui il Comune era stato sempre soccombente, per questo si rese necessaria una delibera che mettesse un punto fermo evitando, si disse, la cementificazione selvaggia di vaste zone periferiche.
LA SENTENZA
Il Tar, con una sentenza pubblicata ieri, dà ragione a un proprietario (difeso dall’avvocato Fausto Corti) che aveva fatto ricorso contro la decisione del Commissario ad acta che nel 2017 era stato chiamato (dallo stesso Tar che aveva esaminato un precedente ricorso) a “riassegnare” la destinazione urbanistica all’area bianca. Il Commissario si era adeguato alla delibera del 2015 e aveva dato un indice di edificabilità più basso rispetto al passato (lo 0,08% a metro quadro mentre il piano regolatore prevede fra lo 0,35% e lo 0,85%) e soprattutto aveva di fatto espropriato il 65 per cento dell’area a favore del Comune “a fronte della misura media del 6% prevista dalla vigente disciplina comunale”.
LA CENSURA
Per il Tar (che sposa appieno il parere del Consiglio di Stato) la delibera del 2015 “lungi dal conseguire effetti perequativi, finisce per concentrare in capo a un ristretto gruppo di cittadini (i proprietari delle zone bianche) un onere (quello di finanziare l’acquisizione delle aree necessarie per le attrezzature pubbliche) che dovrebbe ricadere su tutti i membri della comunità, riguardando opere destinate a un uso collettivo”. La delibera del 2015 è quindi, di fatto, incostituzionale.
CHE SUCCEDE ORA
Va chiarito che chi vuole contestare la delibera deve fare ricorso (sempre che ci siano ancora i tempi). La decisione del Tar infatti riguarda la sola “parte ricorrente”, vale cioè solo per chi ha fatto ricorso e non per tutti.
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