Tassa dei rifiuti: al Comune la causa contro l’albergatore

18 Agosto 2020

Cassazione conferma il verdetto della commissione tributaria Attività di ristorazione condannata a pagare 21mila euro

L’AQUILA. La Cassazione ha confermato la decisione della commissione tributaria regionale che nel 2015 aveva condannato il titolare di una attività con albergo e ristorazione, a pagare (a seguito di un avviso di accertamento) oltre 7.000 euro di tassa smaltimento rifiuti (Tarsu) e altri 14.000 euro come sanzione per il mancato pagamento della Tarsu relativa all'annualità 2008. In totale più di 21.000 euro.
In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva dato ragione all’imprenditore “ritenendo illegittima la tariffa applicata dal Comune dell’Aquila e la relativa delibera del 1995 che stabiliva l’applicazione di tariffe diversificate per civili abitazioni, per alberghi e per ristoranti, in contrasto con la normativa statale la cui ratio è quella di sottoporre a tassazione eguale aree e locali con uguale potenziale di produzione dei rifiuti”. La Commissione tributaria di secondo grado aveva ribaltato la prima decisione e ora la Cassazione ha dato definitivamente ragione al Comune. Secondo l’Alta Corte “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste da una legge nazionale del 1993 per quelle aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, atteso che il principio, secondo il quale è l’Amministrazione locale a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, non può operare con riferimento al diritto a ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale”. Quindi “ne consegue che l’impossibilità dei locali o di alcune aree adibite all’attività a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso – prevista dalla legge – non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità dei locali stessi, le quali devono essere debitamente riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione”. Per la Cassazione in tema di Tarsu è quindi legittima “la delibera del Comune dell’Aquila che prevedeva una tariffa per la categoria degli esercizi alberghieri notevolmente superiore a quella applicata alle civili abitazioni. D’altra parte, non assume alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore”.
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