Tornano i vincoli nei centri storici

26 Luglio 2019

Il Tar ha accolto la richiesta della Soprintendenza e ha sospeso la delibera del Comune criticata dalle associazioni

L’AQUILA. Il Tar ha sospeso, in attesa della valutazione di merito, la delibera approvata più di tre mesi fa dal consiglio comunale che contiene le norme tecniche per la ricostruzione dei centri storici del Comune dell’Aquila.
Con la delibera venivano eliminati alcuni vincoli - ritenuti eccessivi dall’attuale amministrazione Biondi - inseriti nel 2016 dalla giunta Cialente. L’atto era stato voluto fortemente dalla maggioranza di centro destra, proponente l’assessore Daniele Ferella e fu criticato sia dalle opposizioni che da numerose associazioni ambientaliste cittadine.
Il Tar si è pronunciato su ricorso della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città dell’Aquila e i comuni del cratere diretta dalla dottoressa Alessandra Vittorini.
Nel ricorso si paventa la possibilità che con la delibera si possa dare il via a demolizioni selvagge soprattutto nei centri storici delle frazioni, con il pericolo di cancellare le peculiarità storiche e architettoniche dei borghi.
Il tribunale amministrativo motiva così la sospensione dell’efficacia della delibera di Consiglio dell’aprile scorso.
«Atteso che la natura delle censure dedotte, che coinvolge delicati profili di interesse paesaggistico, storico, economico e sociale richiede un adeguato approfondimento in sede di merito. Considerato in tale direzione che gli effetti medio tempore derivanti dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati non sono reversibili, per cui appare comunque necessario preservare la re adhuc integra (cosa non ancora compromessa). Ritenuto conseguentemente che, impregiudicata ogni valutazione di merito circa la fondatezza delle censure, l’odierno appello cautelare deve essere accolto fino alla definizione del ricorso nel merito che viene fissato all’udienza pubblica del 20 novembre 2019».
Per questi motivi il Tar, si legge nell’ordinanza, «accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20 novembre 2019».
La delibera fra le altre cose prevedeva che «per gli interventi di risanamento, riammodernamento e adeguamento degli edifici alle esigenze elementari dell’abitazione, è consentito un premio di cubatura da utilizzarsi “una tantum” in ragione dei parametri seguenti: 35% del volume esistente per edifici con volumetria inferiore a 600 metri cubi; 0% per edifici con volumetria da 2.500 metri cubi in su. Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare. Il premio non può interessare i piani superiori al terzo. Il premio», si legge ancora in atti, «può introdurre al massimo un solo nuovo piano, salvo il caso di piani già parzialmente esistenti nell’edificio».
Inoltre venivano ammessi interventi di nuova costruzione «soltanto previa integrale demolizione di edifici esistenti, applicando i seguenti parametri: indice di fabbricabilità fondiaria 3 metri cubi per metro quadrato, altezza massima non superiore all’altezza media degli edifici circostanti, fino a un massimo di metri 10.50, la ricostruzione può essere fatta sul ciglio stradale a condizione di non interessare - nella proiezione di aggetti (vale a dire, ciò che sporge in fuori dalla verticale di un muro o di altra superficie) coperti o scoperti ad eccezione dei tetti - gli spazi pubblici su cui si affaccia l’edificio ricostruito. Sono peraltro da salvaguardare gli allineamenti preesistenti sugli spazi pubblici», recita la stessa delibera, «è consentito l’arretramento se richiesto specificatamente dalle norme sismiche».
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