Ufficio speciale, i giudici: «La nomina è legittima»

25 Febbraio 2023

Il Tar conferma Provenzano alla guida dell’Usra per la ricostruzione dell’Aquila Respinto il ricorso di Anzuini che chiedeva nuovi accertamenti sul suo curriculum

L’AQUILA. La nomina di Salvo Provenzano a titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila (Usra) è legittima. Lo ha stabilito il Tar. A presentare ricorso era stato Alessio Anzuini, che faceva parte della terna di candidati da cui nel 2019 fu scelto il dirigente e che chiedeva l’annullamento «della nota della presidenza del Consiglio dei ministri con la quale si comunicava che – all’esito del procedimento avviato in esecuzione della sentenza di questo Tar del 28 gennaio 2021 per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dall’ingegner Salvatore Provenzano nell’ambito della procedura di attribuzione dell’incarico di titolare dell’Usra di cui all’avviso pubblico del 25 maggio 2018 – non sarebbero stati ravvisati i presupposti per intervenire in autotutela su detta nomina».
Il Tar nelle motivazioni con cui respinge il ricorso scrive che «l’odierno ricorrente impugna, con il ricorso introduttivo, tutti gli atti del procedimento di verifica della veridicità della dichiarazione sul possesso del requisito resa dall’ingegner Provenzano conclusosi nel senso della insussistenza dei presupposti per intervenire in autotutela e, quindi, nel senso della conferma della nomina quale titolare dell’Usra. Tali censure rivolte all’attività di verifica espletata dall’amministrazione ai sensi di quanto disposto dalla sentenza 26 del 2021 di questo Tar, risultano inammissibili, concretizzandosi nel tentativo volto a rimettere in discussione la medesima questione già sottoposta al vaglio giurisdizionale. Il collegio non ignora quanto statuito con la sentenza 26 del 2021 che, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’ingegner Anzuini, ha rilevato che restano impregiudicate le questioni di merito e salva la successiva, doverosa attività di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede procedimentale dal controinteressato e l’eventuale adozione di altrettanto vincolati provvedimenti di autotutela, ove ne risulti accertata la falsità. L’attività di verifica citata, però, non può tradursi in una mera riproposizione della stessa attività già eseguita in fase di nomina, né in un controllo di merito della predetta attività che non risulta disposta da nessuna disciplina normativa. Si tratta, quindi, di un inammissibile tentativo di ridiscutere nel merito le valutazioni (della Commissione di valutazione) e la scelta (dell’autorità politica) del 2018-2019, non modificabili dalla Struttura di Missione nell’ambito dell’attività materiale di mera verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede procedimentale dal controinteressato. Da ciò consegue l’inammissibilità sia del ricorso introduttivo sia dei motivi aggiunti, laddove tendenti a censurare nuovamente la valutazione dei curricula dei candidati, la relativa comparazione e la scelta finale intervenute nel 2019».
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