Va demolito l’edificio alla stazione ferroviaria

Respinto dal Tar il ricorso del proprietario dell’ex sede del Consorzio agrario Opere abusive nella costruzione dell’edificio abbattuto per i danni del sisma
L’AQUILA. Il Tar ha respinto il ricorso del proprietario di un edificio vicino alla stazione ferroviaria che, secondo un’ordinanza del Comune, dev’essere demolito nelle parti ritenute abusive, a cura e spese del proprietario stesso. Nell’ordinanza emessa il 4 aprile 2018 dal responsabile del settore rigenerazione urbana, mobilità e sviluppo, ispettorato urbanistico, si parla infatti di «opere abusivamente realizzate presso il cantiere sito in via Tancredi da Pentima, piazzale stazione ferroviaria, consistenti in opere di ricostruzione di un fabbricato demolito a seguito del sisma dell’aprile 2009 oggetto del permesso di costruire del 29 maggio 2015». Nel ricorso si chiedeva l’annullamento del provvedimento comunale per una serie di illegittimità, tra cui la «violazione del principio ad una buona amministrazione specificato come diritto della persona di essere trattata con imparzialità ed equità ed essere ascoltata prima dell’adozione di un provvedimento pregiudizionale», e l’eccesso di potere. L’ordinanza di demolizione, scrive il Tar nelle premesse alla sentenza, si fondava su alcune ragioni: l’adozione di una modalità costruttiva difforme da quella indicata in sede di domanda di permesso a costruire (edificio con carpenteria portante in acciaio in luogo di una struttura di calcestruzzo armato) e cristallizzata nel conseguente permesso a costruire. E ancora, il contrasto tra l’intervento edilizio assentito – consistente nella ristrutturazione edilizia di un edificio preesistente mediante ricostruzione con una volumetria leggermente inferiore ma con identica altezza e giacitura – e la costruzione che si discosta nettamente da quella preesistente (che ospitava il consorzio agrario), rispetto alla quale presenta un’altezza di oltre due metri superiore. Inoltre, secondo gli elaborati presentati dallo stesso ricorrente successivamente al rilascio del permesso a costruire, l’edificio preesistente, oggetto della teorica ristrutturazione, era decisamente più basso, con correlata minore volumetria, sia rispetto a quello che il permesso a costruire rappresentava con riferimento all’esistente ante operam, sia, ovviamente, rispetto a quello in corso di realizzazione». Il ricorrente avrebbe «successivamente fatto due richieste di variante presentando nuove tavole intese a graficizzare in maniera diversa e cioè ridimensionando l’edificio preesistente alla demolizione con riferimento alle altezze e conseguente volumetria e a ricondurre ad esso altezza e volumetria di quello in corso d’opera». Secondo i giudici del Tar «lo strumento della variante in corso d’opera può essere utilizzato solo in relazione alle lievi difformità dal progetto che si rendano necessarie nel corso dell'edificazione per ragioni tecniche non previste o prevedibili al momento della redazione di esso. Conseguentemente non può ascriversi alla nozione delle cosiddette varianti leggere l'intervento che consiste in modifiche esterne dei locali di tale entità da determinare la totale modifica dell’originario progetto, con la conseguenza che, in tali casi, è invece necessario il permesso di costruire. La Scia (segnalazione certificata di inizio attività) in variante, menzionata dal ricorrente e presentata il 14 maggio 2018 successivamente all’ordinanza di demolizione, è certamente inefficace rispetto allo scopo di modificare in maniera radicale la volumetria e la sagoma dell’opera autorizzata oltre che l’aspetto strutturale realizzato in acciaio in luogo del cemento armato. La Scia sostitutiva del permesso a costruire è ammessa per le sole varianti in corso d’opera che non incidano sugli aspetti essenziali dell’opera in corso e, segnatamente, che non ne modifichino i parametri urbanistici e le volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire». Il ricorso è stato respinto e quindi l’edificio ricostruito in difformità va demolito. Probabile però il ricorso al Consiglio di Stato.
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