Vendita case danneggiate, nuove regole

Cambia la legge: sì al contributo ricostruzione se l’immobile è stato venduto ai parenti dopo il 2009
L’AQUILA. La legge del 12 dicembre 2019, relativa alle “disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, modifica la norma “madre” sul terremoto dell’Aquila (la legge 24 giugno 2009) e consente di accedere al contributo anche nel caso l’immobile sia stato venduto in una data successiva al 6 aprile del 2009.
Ma c’è una limitazione: per avere i fondi la casa deve essere stata ceduta non a un generico “altro privato”, ma “al coniuge, ai parenti o agli affini entro il quarto grado, all’altra parte dell’unione civile o al convivente di fatto».
In una circolare gli Uffici speciali affermano che «in conseguenza di tale modifica deve ritenersi che coloro i quali – coniuge, parenti o affini entro il quarto grado, altra parte dell’unione civile o il convivente di fatto – subentrano nella proprietà di immobili alienati dopo il 6 aprile 2009 concorrono, per la quota di propria spettanza, al raggiungimento della percentuale utile alla valida costituzione del consorzio e alle maggioranze utili alle attività del consorzio», per la ricostruzione dell’aggregato o del condominio. Il comma 5 dell’articolo 3 della legge del 2009 invece recitava cosi: “Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli. La concessione del contributo o dell’agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun’altra formalità”.
Tale norma però nel tempo ha creato grossi problemi. In tanti, magari avanti con gli anni, hanno ceduto il bene ai familiari, molti proprietari sono deceduti e gli immobili sono passati agli eredi, non necessariamente coniugi o figli. Oggi questa “anomalia” viene sanata.
Per quanto riguarda invece le norme sui terremoti 2016-2017 (e questo a dimostrazione e conferma che non c’è una legislazione univoca) la vendita non va fatta necessariamente ai parenti (seppur fino al quarto grado), ma può essere fatta a chiunque.
La domanda sorge spontanea: ma quando il rudere (si presume che tale sia) viene ceduto a una terza persona, il prezzo pagato è relativo allo stato di fatto dell’immobile (danneggiato e cadente) o invece fa riferimento all’abitazione ricostruita, anche se lo sarà magari fra anni?
Il rischio di speculazione non è poi tanto ipotetico.
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