Villa Cianfarano Il Tar dà via libera al piano di restauro

Si può procedere alla ricostruzione post-sisma dell’edificio vincolato dalla Soprintendenza e oggetto di contenzioso
L’AQUILA. «I Piani di ricostruzione e le relative perimetrazioni – previste dall’articolo 2 del decreto del commissario delegato per la ricostruzione numero 3 del 2010 – costituiscono una mera misura organizzativa del processo di ricostruzione dei centri storici. L’accesso al finanziamento con riferimento agli edifici vincolati, dipende dall’esistenza del vincolo non già dal fatto che si trovino o meno nelle aree perimetrate dei predetti centri e nuclei storici».
Lo afferma il Tar, in una recente ordinanza con la quale mette la parola fine a un contenzioso – che si trascinava da anni – tra l’Ufficio speciale dell’Aquila e i proprietari di Villa Cianfarano localizzata fuori centro storico (zona Colle Pretara) e che nel post-sisma (primo agosto 2017) ha ottenuto il vincolo dalla Soprintendenza come bene culturale (che in soldoni significa che si tratta di un immobile da tutelare perché elemento qualificante della storia della città e, cosa importante, può usufruire anche di un maggiore finanziamento). La stessa Soprintendenza circa un anno fa aveva autorizzato «con prescrizioni, il progetto di consolidamento e restauro degli apparati decorativi dell’edificio e trasmesso il provvedimento all’Usra, al Genio civile e al Comune dell’Aquila». La recente ordinanza del Tar nasce da una precedente sentenza dei giudici amministrativi, che è di fine novembre 2019, con la quale veniva accolto il ricorso della proprietà di Villa Cianfarano e si ordinava all’Usra di completare senza ulteriore indugio la procedura. In caso contrario sarebbe stato nominato un commissario ad acta che veniva indicato nella figura del responsabile dell’Ufficio speciale. L’Usra si era giustificata per il “ritardo” nel dare il via libera al finanziamento affermando «di essere in attesa degli aggiornamenti progettuali – del richiedente e del progettista – sulla base delle prescrizioni e delle precisazioni».
Semplificando: secondo l’Usra il vincolo (e a seguire il progetto autorizzato dalla Soprintendenza) avrebbe cambiato, se pur parzialmente, il quadro dei lavori e quindi sarebbero state necessarie delle integrazioni. Il Tar però nella sentenza di novembre 2019 aveva stabilito che «pretendere che le prescrizioni siano riportate nel progetto e nella contabilità dei lavori costituisce, all’evidenza, un adempimento inutile, che– ove al contrario e per altre ragioni sia ritenuto necessario – tale adempimento avrebbe dovuto essere espressamente e formalmente richiesto dall’Usra come previsto dalle sue stesse determinazioni, coerenti con la clausola generale di cui all’articolo 6 della legge 241 del 1990, che demandano all’Autorità che cura l’istruttoria il potere di chiedere integrazioni documentali». Insomma, l’Usra doveva dare il via libera alla pratica entro 30 giorni dalla sentenza (dunque entro il 3 gennaio 2020) ma siccome non lo ha fatto il Tar con l’ultima ordinanza ha obbligato l’Ufficio speciale a farlo entro un mese. La vicenda Villa Cianfarano forse spiega anche perché di recente la giunta comunale ha approvato un provvedimento che certifica quello che il Tar aveva già stabilito con la sentenza del 2019 e che cioè se un edificio vincolato è fuori dai centri storici (come individuati nel 2010) dev’essere considerato alla stessa stregua di quelli che sono dentro, essendo appunto i piani di ricostruzione “mera misura organizzativa”. Probabilmente quindi non erano necessarie né Tar né delibere di giunta.
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