Vittoria della Asl, respinto il ricorso di Galzio

L’ex direttore di neurochirurgia dell’Aquila e Avezzano chiedeva il pagamento di ferie e compensi
AVEZZANO. Il tribunale dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato da Renato Galzio nei confronti della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, in merito a presunti compensi non ricevuti dall’azienda per oltre 85mila euro e al pagamento delle ferie non godute. Galzio ha diretto la neurochirurgia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila e dell’ospedale di Avezzano ed è stato il direttore della scuola di specializzazione di neurochirurgia della facoltà di medicina. Lasciò L’Aquila nel 2017, in polemica con la Asl, scatenando feroci reazioni politiche. Il giudice del lavoro Giulio Cruciani motiva la sentenza sostenendo che a Galzio «sono state discrezionalmente, e per un favor lavoratoris, riconosciute un trattamento economico ulteriore di 700 euro mensili dal dicembre 2010 e di 860,76 euro dal gennaio 2014». Il primo incremento, scrive il giudice nella sentenza, «era giustificato con l’impiego all’Uoc di neurochirurgia ad Avezzano e, poiché dal luglio 2011 al luglio 2014, veniva disposta la cessazione dell’attività chirurgica, cadeva la giustificazione del particolare impegno e responsabilità aggiuntivi». Motivo per cui «la richiesta di ripetizione della Asl», recita la sentenza, «è pienamente legittima». Il giudice considera «la domanda di pagamento di 46.900 relativa all’integrazione di 700 euro deve essere rigettata, in quanto è stata pagata per i periodi dicembre 2010-giugno 2011 e agosto 2014-giugno 2016, mentre nel periodo luglio 2011-luglio 2014 non era dovuta». «Relativamente a questo periodo», prosegue il dispositivo, «essendo continuata l’erogazione, l’indebito deve essere restituito». Per quanto riguarda la richiesta di pagamento delle ferie non godute avanzata dal medico, il giudice del lavoro sostiene che «il dipendente (Galzio, ndc) non solo poteva richiedere la fruizione delle ferie ma doveva farlo durante il rapporto». Il giudice, inoltre, sottolinea come «appare evidente la volontà di non godere di ferie sino al recesso semmai di richiedere la monetizzazione delle stesse successivamente». La sentenza ha disposto, infine, la compensazione delle spese di lite. (l.p.)

