Abusi edilizi: il superbonus resta per gli altri inquilini del palazzo

L'AQUILA . Gli abusi edilizi negli appartamenti privati non fanno perdere al condominio l'accesso al superbonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico. Secondo la procedura stabilita...
L'AQUILA . Gli abusi edilizi negli appartamenti privati non fanno perdere al condominio l'accesso al superbonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico.
Secondo la procedura stabilita dal Governo, il tecnico asseveratore è tenuto ad individuare la regolarità urbanistica degli immobili plurifamiliari solo in riferimento alle parti comuni, evitando di dover individuare eventuali abusi commessi dai singoli condomini sulle proprie unità immobiliari. Di conseguenza, la presenza di eventuali non-conformità urbanistiche, che dovessero essere riscontrate nelle singole unità abitative, non precludono l'accesso al superbonus 110% per interventi effettuati sul condominio, non solo per gli interventi trainanti come cappotto termico e sostituzione di caldaie, ma anche per la sostituzione di serramenti ed infissi.
Questo in sintesi quanto chiarito, dall'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna, (criterio applicabile anche in Abruzzo), in quanto «le asseverazioni dei tecnici abilitati devono essere riferite esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi».
L'interpello era stato proposto da una società appaltatrice di un contratto per un condominio che ha scelto di eseguire i lavori di efficientamento avvalendosi delle agevolazioni previste dal superbonus 110per cento. I lavori sono consistiti in interventi sul tetto per il cappotto termico, la sostituzione di caldaie e le sostituzioni di serramenti e infissi di ogni singolo appartamento del condominio.
Il richiedente ha però posto un quesito sull'ipotesi in cui si rilevi che, su uno o più unità immobiliari del condominio, non possa procedersi con l'asseverazione dello stato legittimo. Ha chiesto in sostanza se, nel caso di abuso edilizio riscontrato su una proprietà privata, sia preclusa la possibilità di accesso al superbonus in quanto il tecnico asseveratore sia in qualche modo tenuto a rilevarla. Ha anche suggerito una soluzione interpretativa con la quale, peraltro, la Direzione regionale, nel rispondere, si è trovata concorde.
Innanzitutto, è bene precisare che per beneficiare del superbonus è necessaria una asseverazione tecnica che dichiari lo stato legittimo dell'immobile oggetto dell'intervento. Viene infatti ricordato che «lo Stato non può accordare agevolazioni per costruzioni che presentano abusi edilizi di entità superiori al 2%».
Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che «a seguito della novità introdotta all'articolo 119, in vigore dal 14 ottobre 2020, il tecnico abilitato può asseverare la regolarità urbanistica degli immobili plurifamiliari, con esclusivo riguardo alle parti comuni evitando di dover individuare eventuali abusi commessi dai singoli condomini sulle proprie unità immobiliari».
In sintesi come anche suggerito da chi aveva inoltrato la richiesta si può riassumere che «la presenza di eventuali non conformità urbanistiche sulle singole unità abitative, negli appartamenti del condominio, non preclude né il superbonus su interventi trainanti, né la possibilità di usufruire dello stesso per infissi e serramenti che insistono sulle facciate e, per questo, sono considerati parti comuni del condominio». (m.p.)

